Il Ministero del lavoro, con la nota 07/05/2009 n.6688, ha precisato che possono effettuare la visita media per l'assunzione del minore ai sensi dell'art.8 L. 977/67 sia il medico di base convenzionato con il SSN, sia il medico competente nominato dal datore di lavoro a norma del DLgs 81/2008 nel caso in cui l'attività alla quale verrà adibito il lavoratore è soggetta alla sorveglianza sanitaria.
L'intervento del Ministero è sorto a seguito di una richiesta di chiarimento avanzata dalla DPL di Modena che chiedeva come si doveva comportare il datore di lavoro operante in una regione come l'Emilia Romagna in cui la Legge regionale ha abolito ai fini dell'assunzione l'obbligo di presentazione delle certificazioni di idoneità al lavoro e i relativi accertamenti sanitari previsti dalla L. 977/67.
Il Ministero del lavoro, richiamando la lettera circolare 11/04/2006 e la risposta all'interpello n. 1866/2006, ha ricordato che la visita medica del minore può essere svolta dal medico che appartiene all'organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi:
- il professionista che è dipendente del SSN (come il medico della struttura ospedaliera ovvero dell'ASL)
- il professionista che opera in convenzione con il SSN (come il medico di medicina generale).
A questi si aggiunge anche il medico competente nominato dal datore di lavoro a norma del DLgs 81/2008 nel caso in cui l'attività alla quale verrà adibito il lavoratore è soggetta alla sorveglianza sanitaria.
Infatti, sottolinea il Ministero, il fatto che alcune Regioni con propri provvedimenti abbiano esentato le ASL dall'effettuare il servizio della visita medica del minore ai fini dell'assunzione non vuol dire che sia venuto meno l'obbligo previsto dal legislatore. Questo può essere adempiuto rivolgendosi ad uno dei medici sopra ricordati.