La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20843 del 15 ottobre 2015, ha affermato che il lavoratore a tempo parziale che svolge attività di lavoro notturno o lavoro notturno festivo, ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione, per le ore svolte con tale modalità, pari a quella percepita, per le medesime attività, dal lavoratore a tempo pieno comparabile.
Il caso specifico riguardava una lavoratrice assunta come esattrice in regime di part time, che rivendicava il differenziale retributivo maturato per le maggiorazioni di lavoro notturno e notturno festivo, rispetto al miglior trattamento riservato agli esattori impiegati a tempo pieno. Il datore di lavoro sosteneva la maggiore gravosità del sistema di turnazione cui erano tenuti gli esattori full-time rispetto a quello della lavoratrice in regime part-time, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Ciò, secondo il datore, giustificava il riproporzionamento delle singole componenti della retribuzione globale della lavoratrice.
Tale considerazione non è stata accolta dalla Cassazione, secondo la quale, la previsione di una maggiorazione per il lavoro notturno in favore dei lavoratori impiegati in turni continui ed avvicendati, per essere il lavoro notturno una costante della turnazione stessa, non può ritenersi esclusa in presenza di una diversità di sequenze (quali previste per i lavoratori a tempo parziale), che tuttavia, nel loro svolgimento, contemplino il lavoro notturno con caratteristiche di costanza. Deve essere quindi applicato il principio di non discriminazione, previsto dall’ex articolo 4 del D.Lgs. n. 61/2000, anche a quei lavoratori a tempo parziale, i quali non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quelli a tempo pieno comparabili e quindi, a parità di livello, il lavoratore a tempo parziale ha diritto a ricevere la stessa maggiorazione corrisposta al lavoratore a tempo pieno.