La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33016 del 28 novembre 2023, ha statuito che le disposizioni dell’art. 2110 c.c. in materia di comporto per malattia si applicano anche in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.

Secondo la Corte, una interpretazione in senso contrario si porrebbe in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e, in particolare, con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato (Direttiva n. 199/70/CE).

Ne consegue che, anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato vanno applicati i princìpi giurisprudenziali in materia. In particolare, il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione dell’art. 2110, comma 2, c.c. e dunque non produce alcun effetto.