Anche il dirigente può fruire degli ammortizzatori se previsto dai Fondi di solidarietà
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 9/02/2022 n.637, ha precisato che i dirigenti restano esclusi dall’ambito di applicazione della CIG, ma possono essere destinatari delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi se previsto dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali.
Riguardo agli apprendisti viene ribadito che dopo le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2022 al Dlgs 148/2015 non si limita più l’accesso alla CIGS per la sola causale di intervento per crisi aziendale; inoltre, non è più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
Risultano destinatari della CIGS sia i datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti sia i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
L’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, pari allo 0,90%, per il solo anno 2022, e solo per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti è ridotta dello 0,63% e quindi si assesta allo 0,27%.
In merito alla contribuzione addizionale per il FIS, viene evidenziato nuovamente che a decorrere dal 1° gennaio 2025, la stessa sarà pari al 2,4% della retribuzione persa, ossia il 4% ridotto del 40%.
Riguardo ai Fondi di solidarietà (Fondi di solidarietà bilaterali, Fondi di solidarietà alternativi e Fondo intersettoriale di Trento e Bolzano) viene evidenziato che nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni della Legge di bilancio 2022 (che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022), i datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti istitutivi (generalmente fissato a 5 dipendenti) dal 1° gennaio 2022, rientrano nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo.
Infine l’INPS si riserva con successiva circolare di fornire le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.
Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.
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