Anche il collaboratore familiare può essere agente e rappresentante di commercio
A cura della redazione

Il Ministero dello sviluppo economico, con il parere 8/06/2015 n. prot. 85793, ha precisato che ha i requisiti professionali abilitanti alla professione di agente e rappresentante di commercio di cui all’art.5, punto 2, della L. 204/1985, anche il collaboratore familiare o partecipante all’impresa familiare che ha maturato un’esperienza lavorativa biennale in un’impresa individuale esercente attività di agenzia e rappresentanza.
Quanto detto trova conforto nel fatto che nella predetta attività è rinvenibile lo svolgimento di mansioni di organizzazione e direzione delle vendite, sempreché possa essere assimilato l’incarico di collaboratore con quello di rapporto di concreta dipendenza dall’impresa.
Medesimo discorso vale per i soggetti che hanno svolto un’esperienza in qualità di legali rappresentanti in una società esercente attività di acquisto e vendita di terreni e fabbricati, locazione e gestione di immobili, costruzione e vendita degli stessi, nonché tutte le operazioni immobiliari in genere, così come già chiarito con la circolare ministeriale 3092/1985.
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