La Cassaportieri, con un comunicato del 29/10/2015, ha reso noto che dal prossimo 1°novembre 2015 sarà operativo il Fondo Sanitario per i dipendenti da proprietari di fabbricati previsto dall’Art.100 del CCNL firmato il 12/11/2012 tra CONFEDILIZIA e FILCAMS-CGIL/FISASCAT-CISL/UILTuCS.

Il Fondo, che sarà gestito dalla CASSA PORTIERI, apporterà molte novità in materia di tutela sanitaria contrattuale del lavoratore e fornirà nuove prestazioni a tutti i dipendenti cui si applica il CCNL anzidetto (anche al profilo professionale B).

Per il periodo da gennaio 2015 ad ottobre 2015, durante il quale vi era l’obbligo contributivo ai sensi dell’Art.100 CCNL, è stato stabilito dalle Parti Sociali, con specifico accordo, per i dipendenti in forza all’1/1/2015, un versamento forfettario pari a 2 mensilità più 0,50 euro quale quota di iscrizione.

Con l’avvio effettivo del Fondo Sanitario decorre, inoltre, l’obbligo di contribuzione ordinaria. Essa manterrà la stessa cadenza di quella previdenziale ed assistenziale relativa al lavoro dipendente. I versamenti saranno quindi dovuti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.

In pratica, dato che il Fondo è operativo dal mese di novembre 2015, il primo versamento cadrà lunedì 16 dicembre 2015.

La misura del versamento è di 6 euro mensili per tutti i lavoratori, a prescindere dal loro orario di lavoro.

Ai sensi dell’Art.10 del regolamento, il Fondo Sanitario non eroga le prestazioni ai dipendenti iscritti nei primi 3 mesi successivi alla loro prima iscrizione. Ai fini della decorrenza delle prestazioni la data di prima iscrizione di un dipendente corrisponde alla data del primo versamento contributivo riferibile allo stesso.

Quindi, per tutti i lavoratori per i quali i versamenti contributivi inizieranno con il mese di novembre 2015 (F24 del 16 dicembre 2015), fatto salvo l’obbligo di contribuzione per il periodo pregresso quando dovuto, le prestazioni del Fondo Sanitario decorreranno dal 1° febbraio 2016. Per le iscrizioni successive (per esempio per effetto di nuove assunzioni) varrà la regola generale con le garanzie del Fondo Sanitario, trascorsi 3 mesi dall’iscrizione.

Il nuovo Fondo si affianca agli altri strumenti contrattuali, fra i quali il “Fondo malattia per i dipendenti da proprietari di fabbricati”, che continuano ad operare e per il funzionamento dei quali sono dovuti i contributi tradizionali il cui pagamento è da effettuarsi, con il Modello F24, tramite le causali “CUST” e “PULI”.