Anche i lavoratori licenziati dagli studi professionali assicurano la fruizione degli sgravi contributivi
A cura della redazione
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro, con la nota 14/05/2012 n.4677, ha chiesto alle diverse sedi INPS di uniformarsi all’interpretazione ministeriale contenuta nell’interpello 10/2011 secondo cui hanno diritto di poter fruire degli sgravi riconosciuti dalla Legge 223/1991 anche i lavoratori licenziati dagli studi professionali.
L’invito del Consiglio nazionale dei CDL nasce dal fatto che sono state avanzate numerosissime segnalazioni che hanno denunciato un comportamento non uniforme da parte delle sedi periferiche dell’INPS in merito al rilascio dell’autorizzazione ad usufruire delle predette agevolazioni contributive.
Il Ministero del lavoro ha ricordato che inizialmente il legislatore aveva riconosciuto tale facoltà solo ai lavoratori licenziati collettivamente da imprese con più di 15 dipendenti. Successivamente l’art. 4, della L. 236/1993 ha esteso il diritto agli sconti contributivi anche ai lavoratori licenziati dalle imprese con un organico inferiore al predetto limite.
Nell’interpello il Ministero del lavoro, richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE 16/10/2003 causa C/32/02 (che afferma che la nozione di datore di lavoro va intesa in senso ampio riassorbendo nel concetto di imprenditore qualunque soggetto che svolge un’attività economica e che sia attivo su un determinato mercato) si è poi spinto oltre estendendo il beneficio anche ai lavoratori licenziati dagli studi professionali, nonostante la norma in questione destini l’agevolazione solo alle imprese.
Alcune sedi INPS hanno seguito le nuove indicazioni ministeriali, altre invece hanno continuato ad escludere dallo sgravio contributivo gli studi professionali.
Tenuto conto del momento di gravissima crisi economica ed occupazionale, il Consiglio nazionale dei CDL invita l’INPS ad adeguarsi al nuovo orientamento che può rivelarsi anche un ottimo strumento di incentivazione all’assunzione.
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