La CNCE, con una nota dell’11 aprile 2013, ha diffuso la circolare del Ministero del lavoro 6436/2013 in materia di distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie, che ha precisato tra l’altro che queste ultime sono tenute ad iscrivere alla predetta Cassa il personale distaccato nel caso in cui nel Paese di origine non sia prevista una copertura analoga a quella riconosciuta ai cittadini italiani.
In questo caso, alle Casse edili, ai fini della verifica della regolarità contributiva e retributiva, dovrà essere presentata la documentazione afferente il distacco stesso contenente, in particolare, il contratto di appalto, o subappalto che giustifichi il distacco, il modello A1, copia delle buste paga emesse dall’impresa distaccante, nonché copia della certificazione attestante gli adempimenti di natura assicurativa, laddove il lavoratore rimanga iscritto presso l’Ente assicuratore del paese di origine, e il rispetto delle condizioni contrattuali di settore vigenti in Italia.