L’INPS, con la circolare 4/01/2022 n. 2, ha fornito le prime indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) sulla NASPI che hanno ampliato la platea dei destinatari includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, hanno semplificato i requisiti di accesso alla prestazione e hanno ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione anche in ragione dell’età anagrafica del richiedente.

Riguardo alla prima modifica, La Legge di bilancio ha esteso la tutela della prestazione NASpI anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

In ragione della richiamata disposizione normativa, l’indennità NASpI è rivolta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dei soli datori di lavoro e nel settore merceologico come sopra individuati per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

Ne consegue che gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984 non sono più destinatari dall’anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola.

L’INPS evidenzia che gli operai agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge n. 240 del 1984, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dal 1° gennaio 2022, possono accedere alla indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021 qualora nel predetto anno abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l’indennità di disoccupazione agricola, presentando apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

Con specifico riferimento al requisito contributivo delle tredici settimane, la circolare fa presente che sono fatti salvi, e quindi sono considerati utili per l’accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI.

Sono tenuti al versamento della contribuzione le cooperative e i loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.

A tal riguardo l’INPS ricorda che le imprese cooperative e i loro consorzi in argomento, che risultano inquadrati nel settore industria e/o terziario, a tutt’oggi sono già tenuti al versamento anche della contribuzione di finanziamento NASpI. Invece, le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura, attualmente sono tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, della cassa unica assegni familiari e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano alle aziende inquadrate nel settore dell’industria. Dal 1 gennaio 2022 anche questi ultimi sono tenuti al versamento della contribuzione NASPI.

L’INPS ricorda che con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi per la NASPI si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato e che per gli apprendisti di 1° livello non trova applicazione il c.d. ticket di licenziamento.

Un’altra novità prevista dalla Legge di bilancio 2022 consiste nel fatto che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, non trova applicazione il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per fruire della NASPI è quindi sufficiente possedere i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Infine la Legge 234/2021 interviene sulla riduzione della NASPI, disponendo che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la NASpI si riduce del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (non più dal quarto mese come in precedenza).

La norma ha previsto inoltre che la riduzione del tre per cento della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.