È stato pubblicato, sulle Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2009, il decreto 4.08.2009 relativo alle modalità di applicazione, i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi (disciplina della transazione fiscale in sede di concordato preventivo).
Per la transazione dei contributi serve un accordo da stipulare con l'ente previdenziale, sulla base di apposita istanza, da corredare con una relazione di un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano d'impresa.
Possono essere ricompresi nella proposta di accordo: i crediti assistiti da privilegio; i crediti aventi natura chirografaria; i crediti iscritti a ruolo e quelli non ancora iscritti a ruolo.
Non possono, al contrario, costituire oggetto della proposta di accordo:
a) i crediti oggetto di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13 della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni;
b) i crediti dovuti in esecuzione delle decisioni assunte dagli organi comunitari in materia di aiuti di Stato.
Possono proporre l'accordo sui crediti per contributi, premi e relativi accessori di legge gli imprenditori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo).
Gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono accedere alla proposta di accordo nel rispetto dei seguenti parametri valutativi:
a) idoneità dell'attivo ad assicurare il soddisfacimento dei crediti anche mediante prestazione di eventuali garanzie;
b) riconoscimento formale ed incondizionato del credito per contributi e premi e rinuncia a tutte le eccezioni che possano influire sull'esistenza ed azionabilità dello stesso;
c) correttezza nel pagamento dei contributi e premi dovuti per i periodi successivi alla presentazione della proposta di accordo;
d) versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ai fini dell'accesso alla dilazione dei crediti;
e) essenzialità dell'accordo ai fini della continuità dell'attività dell'impresa e di ogni possibile salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'importanza che la stessa riveste nel contesto economico-sociale dell'area in cui opera.