Anche i consulenti del lavoro nelle associazioni tra avvocati
A cura della redazione
Il Ministero della giustizia, con il decreto 4 febbraio 2016, n.23, attuando quanto previsto dalla Legge 247/2012, ha stabilito che potranno far parte delle associazioni tra avvocati anche i consulenti del lavoro ed i dottori commercialisti ed esperti contabili.
Più precisamente l’art. 4 della predetta Legge prevede che la professione forense possa essere esercitata oltre che individualmente anche attraverso la partecipazione ad associazioni tra avvocati.
Al fine di assicurare al cliente non solo prestazioni giuridiche ma anche servizi a carattere multidisciplinare, la stessa Legge prevede che possono partecipare alle associazioni sia professionisti iscritti all’albo forense sia liberi professionisti appartenenti ad altre categorie.
L’individuazione di queste ultime spettava ad un regolamento del Ministro della giustizia che, con il decreto 23/2016, ha stabilito che possono aderire alle associazioni tra avvocati anche i seguenti liberi professionisti iscritti nel proprio albo professionale: dottori agronomi e dottori forestali; architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori; assistenti sociali; attuari; biologi; chimici; dottori commercialisti e degli esperti contabili; geologi; ingegneri; tecnologi alimentari; consulenti del lavoro; medici chirurghi e odontoiatri; medici veterinari; psicologi; spedizionieri doganali; periti agrari e dei periti agrari laureati; agrotecnici e agrotecnici laureati; periti industriali e dei periti industriali laureati; geometri e geometri laureati.
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