Anche i consulenti del lavoro abilitati a monitorare l'attività ispettiva
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 21/04/2009 n.prot. 1019, ha reso noto che per completare il progetto di trasparenza e uniformità dell'azione ispettiva avviato con il memorandum del 18/01/2007 e con la direttiva del 18/09/2008, ai Presidenti dei Consigli provinciali dell'Ordine dei consulenti del lavoro verrà affidato il compito di monitorare l'attività ispettiva.
Faranno parte degli interlocutori a cui il Ministero assegna il predetto monitoraggio anche i segretari provinciali delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative e i Presidenti provinciali delle Organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.
La finalità principale dell'attività di monitoraggio sarà, oltre a quella di prevenzione, quella di rilevazione delle situazioni non in linea con i principi che regolano il corretto svolgimento dell'attività ispettiva e l'omogeneità di azione degli organi di vigilanza.
I suddetti interlocutori nel caso in cui accertino irregolarità ne daranno comunicazione al Direttore della DPL competente e per conoscenza alla Direzione generale dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro oltre che alla DRL.
Entro 30 giorni la DPL provvederà a sentire l'istante per approfondire i contenuti della segnalazione.
Nel caso in cui vengano accertate le irregolarità verranno adottati i provvedimenti amministrativi anche in forma di autotutela che consentono di eliminare gli eventuali vizi dell'atto sanzionatorio adottato dall'ispettore.
In ogni caso conclude il Ministero, l'attività di monitoraggio non deve essere confusa come uno strumento volto a sostituire o sovrapporsi ai procedimenti di ricorso o riesame nei confronti dei provvedimenti adottati né tantomeno a quelli di carattere disciplinare.
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