Sulla G.U. n. 2/2024 è stato pubblicato il D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 221, recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo che, tra le disposizioni, prevede che possano essere coinvolti anche i consulenti del lavoro nel rilascio della certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili.

Infatti il D.lgs. 218/2015 prevede che per accedere al regime dell’adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di princìpi tributari. L’adesione al regime è subordinata al possesso di determinati requisiti e comporta l’assunzione di doveri per l’amministrazione finanziaria e per il contribuente. Gli effetti del regime si sostanziano in vantaggi per entrambe le parti e risiedono principalmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell’eventuale contenzioso.

Adesso il D.lgs. 221/2023 introduce un obbligo di certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Nel dettaglio il provvedimento stabilisce che il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, predisposto in modo coerente con le linee guida indicate dall’Agenzia delle entrate, deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Questi ultimi possono anche avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza.