La Corte di Cassazione, con la sentenza 3/04/2017 n.8597, ha deciso che l’aumento del tasso di premio INAIL è legittimo non solo per gli infortuni riconducibili al rischio tipico della specifica lavorazione, ma anche per quelli derivanti da caso fortuito e, in alcune ipotesi, per quelli che discendono da cause estranee al lavoro svolto.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità un lavoratore, mentre era alla guida di un’autobetoniera, è stato colpito da shock anafilattico conseguente alla puntura di un insetto che ne ha provocato la morte. A seguito dell’infortunio, l’INAIL ha disposto l’aumento del tasso di premio.

Il Tribunale ha accolto la richiesta dell’azienda di ricalcolare il premio applicato senza tener conto dell’infortunio mortale, mentre la Corte d’appello ha dato ragione all’INAIL affermando che l’evento mortale, pur essendo stato determinato da caso fortuito, con assenza di ogni responsabilità da parte dell’imprenditore, non esclude l’occasione di lavoro essendo l’infortunio connesso alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con la conseguente legittimità del provvedimento adottato dall’istituto assicuratore.

L’azienda ha così presentato ricorso in Cassazione sostenendo che secondo giurisprudenza costante, l’occasione di lavoro sussiste solo quando l’attività lavorativa espone il soggetto ad un rischio diverso da quelli gravanti sulla generalità dei cittadini o aggravi questi ultimi in misura non trascurabile, pur non richiedendosi che esso sia quello tipico della specifica attività e non essendo per contro sufficiente che l’infortunio avvenga in luogo e nel tempo di lavoro.

Di diverso avviso la Suprema Corte che ha evidenziato che per la normativa dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non sono oggetto della speciale tutela solo gli infortuni direttamente derivanti dalla lavorazione cui sono addetti i singoli lavoratori, ma tutti gli infortuni comunque verificatisi in occasione di lavoro.

Pertanto il tasso specifico aziendale deve essere calcolato includendo nel computo tutti gli oneri a carico dell’INAIL, compresi quelli indiretti, per gli infortuni riguardanti la singola azienda, senza distinzione alcuna tra gli eventi dovuti a colpa del datore di lavoro e quelli dovuti a caso fortuito o forza maggiore, purché gli stessi siano ricompresi nell’ambito di tutela previsto dal DPR 1124/1965 (Cass. 4953/1996 e 5408/1998).

In conclusione, l’evento che ha dato corso alla sequenza causale che ha poi determinato la morte del lavoratore, ossia la puntura dell’insetto, si è verificato in condizioni spazio-temporali caratterizzate dall’essere in quel momento il soggetto intento all’attività di lavoro e, quindi, occupato nella guida dell’automezzo che gli ha impedito o comunque reso più difficile difendersi dall’insetto.