Il Ministero dell’economia, nelle risposte fornite in occasione di Telefisco 2012, ha precisato che il limite della tracciabilità di mille euro trova applicazione anche quando il datore di lavoro anticipa del denaro contante al lavoratore da inviare in trasferta.
Infatti accade frequentemente che il dipendente debba partire per una trasferta in modo improvviso e chieda all’azienda che gli venga liquidata in anticipo una somma di denaro necessaria per affrontare le spese connesse allo spostamento.
In questi casi è sorto il dubbio se l’anticipo in contanti per una somma superiore a mille euro violasse o meno il divieto del limite di tracciabilità. Il problema sorgeva dal fatto che si riteneva che il trasferimento delle somme non avvenisse al momento della partenza per la trasferta, ma solo al momento in cui la trasferta si concludeva.
Il Ministero dell’economia chiarisce che il trasferimento si deve compiutamente realizzato al momento della consegna dell’anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000 euro, viola il divieto con conseguente applicabilità della sanzione. Per ovviare al problema il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contanti presso una banca che verserà l’importo direttamente al dipendente.