L’INPS, con la circolare 25/09/2019 n. 128, facendo seguito al D.Lgs. 116/2017 che ha esteso la tutela previdenziale e assistenziale obbligatoria ai magistrati ordinari, ha precisato che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata deve essere osservato sia dai giudici di pace e dai vice procuratori immessi in servizio dopo il 15/08/2017 sia da quelli in servizio alla medesima data.

L’iscrizione deve avvenire attraverso uno dei consueti canali messi a disposizione dell’istituto previdenziale: via web, attraverso il contact center oppure a mezzo degli intermediari abilitati.

Dopo aver inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “professionista” e dopo compilare tutti i dati anagrafici. Poiché i magistrati ordinari sono previ di partita IVA, nell’apposito campo andranno riportati undici zeri.

In base ai dati immessi nella domanda, i magistrati onorari saranno registrati automaticamente tra i soggetti autonomi iscritti alla Gestione separata senza attribuzione di alcun numero di matricola.

Restano esclusi dall’iscrizione i soggetti iscritti agli Albi forensi e obbligati al pagamento della contribuzione previdenziale e assistenziale presso la Cassa professionale autonoma.

Per quanto riguarda la natura del reddito percepito, viene precisato che le indennità corrisposte ai magistrato onorari, in precedenza riconducibili ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, adesso invece rientrano nell’ambito di quelli di lavoro autonomo ex art. 53, c.2, lett. f-bis) del TUIR.

Infine per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta dai magistrati onorari si applicano le modalità e i termini previsti per i lavoratori autonomi, di cui all’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/86, iscritti alla Gestione separata.