L’INPS, con il messaggio 05/07/2018 n. 2725, ha precisato che sono abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche i dottori agronomi e i dottori forestali iscritti ai rispettivi albi, ai quali era stata già estesa, con la circolare n. 72/2008, “la competenza a rappresentare i datori di lavoro agricoli nei rapporti con l’INPS”.

Questi soggetti vanno ad aggiungersi ai professionisti iscritti agli albi dei periti agrari e degli agrotecnici.

Infatti, ai sensi dell’art.2 della legge 3/1976, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali, tra l’altro: a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti”.

L’INPS ribadisce che tali soggetti sono abilitati ai soli adempimenti relativi agli stessi datori di lavoro agricoli ed in relazione alle sole aziende da essi amministrate.

A parziale rettifica del messaggio n. 1618/2018 l’INPS segnala che non è richiesta la comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Infine al fine di rendere operativa la delega, l’interessato dovrà richiedere il rilascio del PIN e la relativa profilazione presso l’INPS territoriale competente, che sulla base del precedente censimento gli conferirà il profilo corrispondente.