L’INPS, con la circolare n. 106 del 20 dicembre 2023, ha fornito le indicazioni lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

In particolare, vengono illustrate le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

1) elementi variabili della retribuzione;

2) massimale contributivo e pensionabile;

3) contributo aggiuntivo IVS 1%;

4) conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;

5) fringe benefits esenti non superiori al limite di 258,23 euro (innalzato a 3.000,00 euro per l’anno 2023 per i lavoratori con figli a carico) nel periodo d'imposta. La circolare precisa che nelle ipotesi in cui a seguito di variazione della retribuzione imponibile, derivante dalla applicazione della suddetta disciplina relativa ai fringe benefits, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, i medesimi dovranno avvalersi dell’invio di flussi di regolarizzazione DMVig;

6) mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

7) auto aziendali a uso promiscuo;

8) prestiti ai dipendenti;

9) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;

10) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;

11) gestione delle operazioni societarie.

L’INPS ricorda che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024), anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l’INPS fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.