Anche colf e badanti hanno diritto alla tredicesima mensilità
A cura della redazione
Assindatcolf, sul proprio sito internet, ha ricordato che anche i lavoratori domestici hanno diritto alla tredicesima mensilità. Secondo il CCNL lavoro domestico, ogni datore di lavoro deve corrispondere una mensilità aggiuntiva in occasione del periodo natalizio o comunque entro il mese di dicembre. Questo vale sia per le colf che per le badanti, indipendentemente dalla tipologia di contratto, ad ore o in regime di convivenza, tempo determinato o indeterminato. La tredicesima matura anche durante i periodi di assenza per ferie, malattia, infortunio e maternità, anche se per quest’ultima spetta solo il 20%. Se il rapporto di lavoro è stabilito da un contratto ad ore, la tredicesima sarà pari ad una mensilità per ogni anno di attività svolto. In caso contrario, dovrà essere frazionata in base ai mesi effettivamente lavorati. Per meglio far comprender la modalità di calcolo, l’Associazione propone il seguente esempio: consideriamo una colf che lavora 10 ore settimanali, con una retribuzione di 8 euro l’ora: Retribuzione mensile media: (80 € x 52 settimane /12 mesi) = 346,66 €. Per calcolare il rateo mensile si deve dividere la retribuzione mensile media per 12: Rateo mensile: 346,66 € / 12 = 28,888 € Si dovrà poi moltiplicare il rateo mensile per i mesi lavorati. Quindi se la collaboratrice ha lavorato solo sei 6 mesi, il rateo mensile sarà: (28,888 €) x 6 mesi = 173,28 € Per i lavoratori in regime di convivenza, la base di calcolo della tredicesima mensilità è determinata dalla retribuzione globale di fatto, che include l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Ad esempio: consideriamo una colf (livello B) o una badante (livello CS) con una retribuzione media mensile di 1200 euro. L’indennità di vitto e alloggio per il 2024 è stimata a 195,60 euro. Retribuzione globale mensile: 1200 € + 195,60 € = 1395,69 € Rateo mensile: 1395,60 € / 12 = 116,30 €. Se la colf o la badante hanno lavoratore per un anno, la tredicesima spetterà per intero. Mentre, se non hanno lavorato per un anno intero ma solo, ad esempio per 6 mesi, il rateo mensile (116,30 €) x 6 mesi è pari a 687,80 €. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, sia ad ore che in regime di convivenza, la tredicesima della colf o della badante dovrà essere liquidata alla data di chiusura del contratto proporzionalmente ai mesi dell’anno lavorati. La maturazione del rateo avviene se il lavoratore presta attività per almeno 15 giorni nel mese. Diversamente, il rateo di quel mese non è dovuto.
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