L’INL, con la nota n. 2015 del 10 ottobre 2022, ha confermato che è consentito, all’impresa retista individuata come referente per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in codatorialità, effettuare le comunicazioni telematiche mediante il modello UNIRETE anche se la stessa non è co-datore.

La nota precisa infatti che, dal punto di vista normativo, non ci sono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto. Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.

Il modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi. Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, dovrà necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.

L’INL precisa inoltre che tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, si ritiene possa rientrare anche la c.d. rete soggetto.