Anche i CDL iscritti all’Enpacl tra i percettori del reddito di ultima istanza
A cura della redazione
L’Enpacl, sul proprio sito internet, ha ricordato che a partire dal 1 aprile 2020 e sino al 30 aprile 2020, i Consulenti del Lavoro iscritti in via esclusiva all’ENPACL, non titolari di trattamento pensionistico, possono presentare on line la domanda per l’ottenimento dell’indennità.
Ciò è possibile ai sensi del decreto ministeriale 28 marzo 2020, pubblicato sul sito web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell’articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno definito criteri di priorità e modalità per l’attribuzione dell’indennità prevista dall’articolo 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, quantificata per il mese di marzo in euro 600,00.
L’Enpacl ricorda che per avere diritto all’indennità occorre essere in possesso dei seguenti requisiti.
- aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
oppure
- aver percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 23/2011 e dell’art. 4 del d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.
Inoltre, i richiedenti non devono aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; non devono essere già percettore dei benefici previsti dagli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del d.l. 18/2020 nonché del ‘reddito di cittadinanza’ di cui al d.l. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019.
Infine, si segnala che l’ENPACL è tenuto a comunicare l’elenco dei soggetti ai quali viene corrisposta l’indennità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell’economia e delle finanze, all’Agenzia delle entrate nonché all’INPS.
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