Anche alle lavoratrici occasionali il congedo di maternità
A cura della redazione

L'INPS, con il messaggio 27/03/2008 n.7040, ha precisato che il congedo di maternità e la relativa indennità devono essere riconosciuti a tutte le lavoratrici iscritte alla gestione separata ex art.2, c.26, L. 335/95 comprese coloro che svolgono prestazioni a carattere occasionale inferiori a 30 giorni di durata nell'anno solare e percepiscono un compenso inferiore a 5 mila euro con lo stesso committente.
Condizione indispensabile è che le lavoratrici siano tenuto a versare la maggiorazione contributiva prevista per l'anno 2008 nella misura dello 0,72% per maternità e ANF.
Le lavoratrici interessate sono quindi quelle con un contratto a progetto, le associate in partecipazione, le libere professioniste, le collaboratrici occasionali (c.d. minicococo), le amministratrici, coloro che ricoprono ruoli di sindaco e revisore di società, le lavoratrici autonome occasionali e le venditrici porta a porta.
Nei loro confronti trova applicazione quindi il periodo tutelato riconosciuto dall'art. 16 T.U. sulla maternità alle lavoratrici dipendenti. Più precisamente spiega il messaggio la disciplina degli artt. 16, 17 e 22 del DLgs 151/2001 trova applicazione per i parti e gli ingressi, in caso di adozione e affidamento, verificatisi a partire dal 7 novembre 2007. Invece per gli eventi che si sono verificati prima della suddetta data continua a trovare applicazione la disciplina previgente, fermo restando l'obbligo di astensione per i periodi di congedo successivi al 7 novembre u.s.
Poichè per definire il periodo di congedo è necessario conoscere la data presunta del parto, le lavoratrici devono allegare alla domanda di maternità il certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data. In mancanza del certificato dovrà essere presa in considerazione la data effettiva del parto.
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