Anche al padre dimissionario spetta il preavviso
A cura della redazione
L’INL, con la nota n. 9550 del 6 settembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni di cui al D.lgs. n. 105/2022 in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza.
La nota riepiloga le novità relative al congedo di paternità obbligatorio, al congedo parentale, al congedo straordinario disabili e ai permessi di cui alla L. n. 104/1992.
Quanto al congedo di paternità, viene sottolineato che il decreto ha previsto il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o di quello alternativo, per la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino. In proposito, l’INL specifica che in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.
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