Anche al convivente devono essere concessi i tre giorni della “104”
A cura della redazione
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 213 depositata il 23 settembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 33, co. 3, della L. n. 104/1992 (come modificato dal Collegato lavoro), nella parte in cui non include il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari dei permessi di assistenza al portatore di handicap, in alternativa al coniuge e al parente o affine entro il secondo grado.
Pertanto, a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, anche il lavoratore dipendente convivente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ha diritto di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
Diversamente, si creerebbe una disparità di trattamento tra il portatore di handicap inserito in una stabile famiglia di fatto e il soggetto in identiche condizioni facente parte di una famiglia fondata sul matrimonio.
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