Ampliato l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 16/11/2021 n. 3979, ha diffuso le istruzioni operative che devono essere osservate per l’inoltro della domanda volta a ottenere le misure a sostegno del reddito erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, dopo che il DL 73/2021 (L. 106/2021) ha modificato l’assetto normativo del Fondo stesso, ampliandone l’ambito di applicazione.
In particolare, la norma stabilisce che le misure del Fondo si applichino anche ai trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD) destinati ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra, per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020.
La domanda di accesso alla prestazione in esame deve essere presentata dal datore di lavoro o da un suo Intermediario, esclusivamente in via telematica, a pena di decadenza entro il 31 dicembre 2021.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà selezionare il “Fondo Trasporto Aereo” e scegliere il tipo di prestazione “Prestazioni integrative CIGD”.
La domanda può essere salvata in uno stato di “bozza” e poi recuperata successivamente, rientrando nel sito dell’Istituto, per permettere l’acquisizione degli allegati in momenti differenti, ma non potrà essere inviata e quindi protocollata senza tutti gli allegati richiesti.
Al momento della compilazione della domanda, la procedura proporrà, tramite un menu a tendina, tutte le domande di CIGD disponibili, consentendo all’azienda di selezionare quelle rispetto alle quali è possibile richiedere l’integrazione al Fondo.
La domanda può riguardare solo istanze di CIGD riferite a eventi contraddistinti dalla medesima causale. Pertanto, in presenza di domande di CIGD collegate a eventi riconducibili a causali differenti, l’azienda dovrà presentare al Fondo domande distinte per gruppi di istanze di CIGD aventi la medesima causale.
Qualora le istanze di CIGD da integrare si riferiscano a periodi differenti, la procedura in automatico imposterà, come inizio periodo della domanda di prestazione integrativa, la data d’inizio del primo periodo di sospensione in ordine di tempo e, come fine, la data di fine dell’ultimo periodo, tra quelli richiesti con le domande di CIGD per le quali l’azienda richiede l’integrazione.
Tutte le domande eventualmente pervenute prima del 16 novembre 2021 dovranno essere ritrasmesse, secondo i criteri e le modalità sopra illustrate e saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Il trattamento integrativo in oggetto viene erogato dall’INPS direttamente ai lavoratori e la sua durata è pari a quella dell’ammortizzatore sociale di CIGD integrato.
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