La Corte di Cassazione, con due sentenze, n. 3219 del 14 febbraio 2006 e n. 1089 del 20 gennaio 2006, ha ampliato la rosa di soggetti che ricadono negli obblighi contributivi Enpals. Più precsamente secondo la Suprema Corte è riconducibile al settore dello spettacolo: - l'attività di animazione svolta nei villaggi turistici; - l'attività svolta all'interno di spot pubblicitari. Ne consegue che i prestatori di lavoro, identificabili nelle categorie sopra riportate, devono essere soggetti ai versamenti contributivi all'ENPALS.