Ammortizzatori straordinari: i lavoratori devono essere coinvolti in progetti formativi
A cura della redazione
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, il decreto 2.8.2022 del Ministero del Lavoro recante le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie.
Il provvedimento è entrato in vigore a decorrere dal 29 settembre 2022.
Secondo il dettato ministeriale, considerato che l'intervento del sostegno al reddito si basa non soltanto sull'impegno aziendale al rispetto del programma proposto in sede di presentazione dell'istanza di integrazione salariale, ma anche su un obbligo del lavoratore beneficiario del trattamento di sostegno al reddito di partecipare alle iniziative di formazione e riqualificazione, i lavoratori coinvolti, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono tenuti a partecipare, laddove previste dalla legge o qualora siano pattuite nel verbale di accordo sindacale all'esito della procedura di cui all'art. 24 del D.Lgs. 148/2015, ovvero nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 29 e 40 del D.Lgs. 148/2015, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali.
I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative.
Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
In particolare, per espressa previsione dell’art. 3, i suddetti progetti devono contemplare:
a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 13/2013.
I progetti formativi o di riqualificazione devono, infine, prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.
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