Ammortizzatori sociali e sanzioni: le indicazioni INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016, ha fornito le istruzioni in merito alle modalità applicative delle misure sanzionatorie adottate dai Centri per l’Impiego a seguito delle violazioni degli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva da parte dei percettori di prestazioni ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI nonché in merito alle novità, introdotte dall’art. 2, c. 1 lett. e), del D.Lgs. 185/2016, sul calcolo della durata della NASpI per i lavoratori stagionali dei settori “turismo” e “stabilimenti termali”, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell’anno 2016.
In particolare, per ciò che concerne ASpI, NASpI, DIS COLL e mobilità, l’INPS riporta, per ciascuna tipologia di violazione, la corrispondente sanzione.
A) In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
B) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro si applicano le stesse sanzioni previste al precedente punto A.
C) In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, si applicano le seguenti sanzioni:
1) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
D) In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua si applica la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Si precisa, inoltre, che:
- le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego;
- la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa per il medesimo periodo di applicazione della decurtazione;
- nell’ipotesi di decurtazione pari ad 8 giorni di prestazione (pari ad un quarto) o pari a 30 giorni di prestazione (pari ad una mensilità), qualora il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato fosse di durata inferiore alla sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione nei limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato;
- qualora il provvedimento sanzionatorio fosse comunicato dai Centri per l’Impiego all’INPS in data successiva al termine di percezione della prestazione per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego comunicando all’interessato le giornate di prestazione indebitamente erogate e la conseguente restituzione dell’importo dovuto.
In riferimento all’ASDI, la mancata partecipazione del percettore della prestazione, in assenza di giustificato motivo, a seguito di chiamata, da parte del servizio competente, alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti, determina l’applicazione di una sanzione, la cui misura dipende dalla tipologia di obbligo violato:
A) nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, si prevede:
1) la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione;
3) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
B) nei casi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, le norme richiamate prevedono:
1) la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione;
2) la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione;
C) in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative previste o di mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, in assenza di giustificato motivo si ha la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Anche per l’ASDI, nel caso in cui il provvedimento sanzionatorio preveda la decurtazione pari ad un quarto o ad una mensilità di prestazione e il residuo della prestazione spettante al lavoratore disoccupato sia di durata inferiore alla misura della sanzione comminata, l’INPS in fase di applicazione del provvedimento sanzionatorio procederà alla decurtazione entro i limiti del residuo di giornate di prestazione spettanti al lavoratore disoccupato.
Laddove, invece, la comunicazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei Centri per l’Impiego avvenga tardivamente ed in data successiva al termine di percezione della prestazione, per cui al soggetto nulla deve essere più erogato, l’INPS provvederà all’esecuzione del provvedimento sanzionatorio adottato dal Centro per l’Impiego, richiedendo all’interessato l’importo pari a quello delle giornate di prestazione indebitamente erogate.
Infine, in relazione ai lavoratori stagionali la cui cessazione involontaria del rapporto di lavoro sia avvenuta - dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2016 - con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, l’INPS precisa che, qualora la durata della NASpI calcolata risulti inferiore alla durata calcolata computando anche i periodi contributivi presenti nel quadriennio di osservazione che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione – ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e NASpI – la durata della NASpI è incrementata di un mese, a condizione che la differenza tra le durate così determinate non sia inferiore a 12 settimane.
In ogni caso la durata della NASpI così calcolata non può superare il limite massimo di 4 mesi.
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