L’Inps, con la circolare n. 19 del 31 gennaio 2018,  ha reso nota  la misura, in vigore dal 1° gennaio 2018, degli importi massimi dei  trattamenti di integrazione salariale,  dell’assegno ordinario e  dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI,  dei trattamenti speciali di disoccupazione agricola,  nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, al netto della riduzione ex art. 26 L. n. 41/1986, pari al 5,84%, sono pari a:

  • 925,03 euro se la retribuzione è inferiore o uguale a 2.125,36 euro;
  • 111,80 euro se la retribuzione è superiore a 2.125,36 euro.

Detti importi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

La retribuzione da pendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.208,15 per il 2018. L’importo mensile delle predette indennità non può essere in ogni caso superiore ad euro 1.314,30. Gli stessi importi si applicano anche con riferimento alla DIS-COLL.

Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nell’anno 2018 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2017, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno, ovvero euro 1.167,91 (per ciò che riguarda il massimale più alto) e ad euro 971,71 (quanto al massimale più basso).