L’Inps, con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2017, ha reso nota la misura,  in vigore dal 1° gennaio 2017, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dei trattamenti speciali di disoccupazione agricola, nonché la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, al netto della riduzione ex art. 26 L. n. 41/1986, pari al 5,84%, sono rimasti invariati rispetto al 2016 ed ammontano a:

  • 914,96 euro se la retribuzione è inferiore o uguale a 2.102,24 euro;
  • 099,70 euro se la retribuzione è superiore a 2.102,24 euro.

Detti importi devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.

La retribuzione da pendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI rimane pari ad euro 1.195 anche per il 2017. L’importo mensile delle predette indennità non può essere in ogni caso superiore ad euro 1.300.

L’istituto ricorda inoltre che, dal 1° gennaio 2017, non possono più essere presentate domande di indennità mobilità ordinaria e di disoccupazione speciale per l’edilizia che abbiano data licenziamento successiva al 30 dicembre 2016.