L’INPS, con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022, ha illustrato le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla L. 234/2021 (L. di Bilancio 2022), in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e di Fondi di solidarietà.

Di seguito si indicano le principali novità/particolarità:

1.       Aspetti contributi relativi al contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio.

Come noto, la L. di Bilancio 2022 ha ampliato la platea dei destinatari delle integrazioni salariali (art. 1, commi 191 e 192).

A decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’INPS alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del D.Lgs.148/2015, di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e i lavoratori a domicilio.

L’obbligo contributivo sussiste sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere dalla suddetta data sia per quelli, precedentemente assunti, ancora in forza al 1° gennaio 2022.

È, invece, confermata l’esclusione dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I del D.Lgs. 148/2015, dei dirigenti. Diversamente, con specifico riferimento ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II del medesimo decreto legislativo, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni dei predetti Fondi di solidarietà e dei connessi obblighi contributivi soltanto se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi degli stessi.

Sempre in tema di apprendistato, è noto che i benefici contributivi previsti in favore del datore di lavoro sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, c. 7, del D.Lgs. 81/2015). Resta, pertanto, ferma anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore.

L’INPS ha dato applicazione alla suddetta disposizione prevedendo che il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione afferente alle integrazioni salariali sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista.

Tenuto conto delle modifiche apportate all’art. 2 del D.Lgs. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello – assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 - in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale secondo le indicazioni contenute nella circolare 76/2022.

Al ricorrere dei suddetti presupposti, la misura della contribuzione varia - a decorrere dal 1° gennaio 2022 - anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio. Infatti, se detti lavoratori sono alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), il datore di lavoro è tenuto, al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, al versamento della contribuzione CIGS.

Ai fini della determinazione della contribuzione dovuta nella misura sopra descritta, la procedura di calcolo è adeguata a decorrere dal periodo di paga giugno 2022 e, conseguentemente, i datori di lavoro non dovranno procedere ad alcun adempimento regolarizzativo per i periodi precedenti alla suddetta decorrenza.

Per gli apprendisti assunti a decorrere dal mese di gennaio 2022 e mantenuti in servizio, invece, la contribuzione - per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato - rimane determinata nella misura prevista nel corso del periodo di apprendistato;

2.       Datori di lavoro destinatari e forza aziendale.

Qualora il medesimo datore di lavoro (identificato tramite il codice fiscale) operi con più posizioni contributive che, in ragione del diverso inquadramento, comportino l’accesso a tutele salariali differenziate tra cassa integrazione ordinaria e FIS, ai fini della determinazione del requisito dimensionale di cui all’art. 20, c. 3-bis, del D.Lgs. 148/2015, che consente l’applicazione delle tutele di intervento straordinario di integrazione salariale, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro.

Tuttavia, le suddette modalità di computo del requisito dimensionale si applicano considerando i soli lavoratori di un medesimo datore di lavoro esposti sulle sole matricole rientranti nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali (CIGO – FIS).

Con particolare riferimento ai lavoratori assunti in codatorialità, nell’ambito di un contratto di rete, l’INPS ha chiarito che, ai fini del computo dei suddetti lavoratori per la determinazione della forza aziendale e, quindi, per la compilazione dell’elemento <ForzaAziendale>:

- i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, sono imputati e conteggiati esclusivamente in capo all’impresa di provenienza, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole già in uso proprie della fattispecie del contratto di lavoro (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, ecc.);

- in caso di nuova assunzione di lavoratori da utilizzare in codatorialità, gli stessi sono imputati e conteggiati in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete, a prescindere dall’effettivo utilizzo e in applicazione delle regole proprie della fattispecie del contratto di lavoro stipulato in codatorialità (contratto a tempo pieno, part-time, a tempo determinato, ecc.);

- i lavoratori in distacco nell’ambito di un contratto di rete sono computati, secondo la regola generale, in capo al datore di lavoro distaccante;

3.       CIGO.

La contribuzione ordinaria è confermata nella misura di:

a)    1,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;

b)     2,00%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;

c)    4,70%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;

d)    3,30%della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;

e)     1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;

f)       2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti;

4.       CIGS.

Oltre ai datori di lavoro del settore industriale che, nel semestre di riferimento (precedente la data di presentazione della domanda) abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Gli obblighi contributivi in materia di intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS) non trovano, invece, applicazione nei confronti delle aziende industriali a capitale interamente pubblico, delle aziende dello spettacolo inquadrate con C.S.C. 1.12.10 (contraddistinte dal C.A. “1D”), con C.S.C. 1.18.08, 1.18.09, 1.18.10, 7.07.09 e delle altre imprese citate dall’art. 3 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 869/1947.

A decorrere dall’1.1.2022, rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie anche i datori di lavoro titolari di farmacie (C.S.C. 7.02.05, anche se a capitale interamente pubblico) che abbiano occupato mediamente oltre quindici dipendenti nel semestre di riferimento e che – non essendo destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale di cui all’art. 10 del D.Lgs. 148/2015, né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo – sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale cui è possibile richiedere l’Assegno di integrazione salariale esclusivamente con riferimento a causali ordinarie.

La contribuzione di finanziamento è confermata nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore. Allo scopo, si rammenta che l’art. 1, c. 220, della L. di Bilancio 2022 dispone che la suddetta aliquota ordinaria di finanziamento, per il solo anno 2022 è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all’art. 1, c. 219, lett. c), della medesima legge (datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti). Pertanto, per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27% (di cui lo 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore) dell’imponibile contributivo.

L’applicazione della riduzione contributiva, laddove prevista, è condizionata dalla media occupazionale del datore di lavoro nel corso dell’anno. Pertanto, qualora il datore di lavoro - nel semestre di riferimento - abbia una media occupazionale inferiore al limite dimensionale previsto, la riduzione contributiva in argomento non può essere riconosciuta per i mesi di paga nei quali si siano registrati i predetti limiti dimensionali;

5.       Fondi di solidarietà bilaterali.

I datori di lavoro destinatari delle tutele dei Fondi di solidarietà, che occupano almeno un dipendente, sono tenuti al versamento del contributo ordinario al relativo Fondo di solidarietà. Ai medesimi non si applica la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, né il relativo obbligo contributivo.

I suddetti Fondi già costituiti alla data del 1° gennaio 2022 – nel caso in cui prevedano una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge – dovranno adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alla previsione di legge che ha disposto l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Ad oggi, i Fondi che, entro il 31.120.2022, dovranno adeguarsi sono i seguenti:

- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;

- Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE;

- Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;

- Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali;

- Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali.

Nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istituitivi dei Fondi di solidarietà, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti, rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti, in via transitoria, al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale;

6.       FIS.

Si ricorda che, a decorrere dall’1.1.2022, il FIS è volto a tutelare il reddito dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente, non destinatari della cassa integrazione ordinaria e non coperti dai sopra citati Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige.

Al riguardo, si sottolinea che, in relazione ai soggetti in trattazione, continua a trovare applicazione la disciplina del FIS e il conseguente obbligo contributivo, a prescindere dal requisito dimensionale di più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento, il cui raggiungimento fa sorgere, contestualmente, l’obbligo di versamento del contributo di finanziamento della CIGS.

Si evidenzia, infine, che il FIS, anche nel nuovo impianto normativo, mantiene la propria funzione “residuale”, continuando a rappresentare l’unico modello di Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sempre a decorrere dall’1.1.2022, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Ai fini della corretta applicazione dell’aliquota contributiva prevista per i singoli periodi di paga, la soglia dimensionale continuerà a essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre di riferimento. Pertanto, il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione della misura della aliquota contributiva, nel caso di variazione del numero dei dipendenti occupati.

Per il 2022, è infine prevista una riduzione della contribuzione nelle seguenti misure:

- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti è pari allo 0,15% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,50%, cui si sottrae la riduzione dello 0,35%);

- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti è pari allo 0,55% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,25%);

- per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti è pari allo 0,69% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,11%);

- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo 0,24% dell’imponibile contributivo (aliquota ordinaria dello 0,80%, cui si sottrae la riduzione dello 0,56%);

7.       Contributo addizionale.

Per le integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, è confermato il contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, fino a 52 settimane fruite; al 12%, da 53 a 104 settimane fruite e pari al 15% oltre le 104 settimane fruite, nel quinquennio mobile.

Anche per il FIS, è dovuto il contributo addizionale nella misura del 4% della retribuzione persa;

8.       Istruzioni operative per UNIEMES.

Nella circolare (rettificata dal successivo messaggio n. 2637 dell'1 luglio 2022), sono indicate le istruzioni per la compilazione dei flussi UniEmens e gli adempimenti contributivi, sia a decorrere dal periodo di competenza “luglio 2022” sia per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022.