L’INPS, con la circolare 9/08/2021 n. 125, riepiloga i trattamenti di integrazione salariale di cui è possibile fruire nel periodo emergenziale a decorrere dal 1° luglio 2021, tenuto conto che il 30 giugno u.s. sono terminate le settimane di CIGO Covid-19, previste dal Decreto Sostegni, di cui potevano fruire soprattutto le aziende del settore industriale ed edile.

Riguardo al trattamento CIGS ai sensi dell’art.40, c.1 del DL 73/2021, l’Istituto previdenziale precisa che in considerazione dell’ampia portata della norma, della sua finalità e delle indicazioni contenute nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto stesso, rientrano nella previsione legislativa tutti i datori di lavoro in argomento, a prescindere dalle dimensioni dell’organico aziendale.

Conseguentemente, il particolare trattamento straordinario di integrazione salariale è rivolto anche ai datori di lavoro di cui all’art.8, c.1, del DL n. 41/2021 che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente alla presentazione della domanda e che, quindi, non rientrano nel campo di applicazione della disciplina generale in materia di CIGS.

In merito alla condizione relativa al calo di fatturato, l’INPS sottolinea che la disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro che, nei periodi oggetto di raffronto, abbiano subito una riduzione del fatturato in misura almeno pari al 50%.

La circolare 125/2021 precisa, inoltre, che il particolare trattamento di integrazione salariale straordinaria in parola è una misura, alternativa agli ordinari strumenti di sostegno previsti dal D.lgs. n. 148/2015 e svincolata dalla normativa emergenziale. Mentre riguardo agli accordi da sottoscrivere, precisa che le intese devono essere stipulate con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o la rappresentanza sindacale aziendale (RSA).

In ordine alla determinazione del trattamento, l’Istituto previdenziale ribadisce che il relativo ammontare è pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non lavorate, senza l'applicazione dei massimali mensili e con il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa.

Riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, la circolare 125/2021 precisa che, trattandosi di una particolare tipologia di trattamento straordinario di integrazione salariale il cui regime autorizzativo fa capo al Ministero del Lavoro, l’Istituto consentirà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione e ai successivi conseguenti pagamenti, sia diretti che a conguaglio.

Durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro. Quelli soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

L’INPS poi prende in considerazione i trattamenti CIGO e CIGS di cui all’art.40, c. 3 del DL 73/2021, fruitore dell’esonero dal versamento del contributo addizionale fino al 31.12.2021.

La disposizione deve intendersi rivolta ai datori di lavoro destinatari della disciplina in materia di CIGO, nonché a quelli, sempre appartenenti al settore industriale, che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della CIGS, secondo quanto previsto dall’articolo 20 del D.lgs n. 148/2015. Non sono, invece, contemplati i datori di lavoro destinatari unicamente della disciplina in materia di cassa integrazione straordinaria, come, ad esempio, le imprese esercenti attività commerciali e le agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti, i partiti politici e le imprese del trasporto aereo, a prescindere dal numero dei dipendenti.

L’INPS monitora la fruizione di detti ammortizzatori con la conseguenza che una volta raggiunto il limite fissato dalla norma, non saranno più autorizzate domande di accesso ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale con l’esenzione dal contributo addizionale.

Riguardo agli ultimi giorni di giugno, l’INPS, su conforme parere del Ministero del lavoro, precisa che potranno accedere all’intervento di integrazione salariale ordinaria senza obbligo del versamento del contributo addizionale a far tempo dal 28 giugno 2021, esclusivamente i datori di lavoro cui siano state interamente autorizzate, fino al 27 giugno 2021, le 13 settimane di trattamenti di cui all’art. 8, c.1, del DL n. 41/2021 (casuale “COVID-19 DL 41/21”).

Nel caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le predette 13 settimane, sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria senza obbligo di versamento del contributo addizionale a far tempo dal 1° luglio 2021, o da data successiva, e fino al 31 dicembre 2021.

In ordine alla portata della norma, l’INPS precisa che, riguardo alla cassa integrazione ordinaria, rientrano nella previsione di esonero dal versamento del contributo addizionale tutte le richieste di intervento diverse da quelle collegate ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE) che, ai sensi di quanto stabilito dall’art.13, c.3, del D.lgs n. 148/2015, sono in ogni caso esclusi da tale obbligo.

Relativamente ai termini di trasmissione delle domande, la circolare 125/2021 evidenzia che in sede di prima applicazione della norma, le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività decorrenti dal 28 giugno 2021 o da “luglio 2021”, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Viene poi preso in esame l’ulteriore trattamento CIGS ai sensi dell’art.40-bis del DL 73/2021. Riguardo alle modalità di erogazione della prestazione, l’INPS precisa che, trattandosi di un trattamento straordinario di integrazione salariale la cui potestà concessoria fa capo al Ministero del Lavoro, l’Istituto autorizzerà il recupero delle somme anticipate dai datori di lavoro con il consolidato sistema del conguaglio contributivo ovvero provvederà al pagamento diretto ai lavoratori della prestazione, secondo le indicazioni contenute nel decreto ministeriale di concessione.

Vi è poi l’art. 50-bis, c.2, del DL 73/2021 che, recependo il disposto dell’art.4 dell’abrogato DL 99/2021, ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di CIGO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, individuati tramite i codici Ateco 13, 14 e 15, per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021.

Secondo l’INPS anche le imprese, appartenenti ai settori sopra indicati, che alla data del 30 giugno 2021 avevano in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 17 settimane, per periodi decorrenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

I trattamenti di integrazione salariale trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 30 giugno 2021 (data di entrata in vigore dell’abrogato decreto-legge n. 99/2021).

Anche per questo trattamento di integrazione salariale l’INPS precisa che qualora siano state richieste e autorizzate fino al 27 giugno 2021 le 13 settimane di trattamenti di cui all’art.8, c.1, del DL 41/2021 (casuale “COVID-19 DL 41/21”), i datori di lavoro di cui trattasi potranno richiedere il nuovo periodo di trattamenti ai sensi dell’art. 50-bis, c.2, del DL n. 73/2021, per un massimo di 17 settimane, a far tempo dal 28 giugno 2021.

Nel diverso caso in cui non siano state interamente richieste e autorizzate le 13 settimane, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal 1° luglio 2021, sempre per un massimo di 17 settimane di trattamenti.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che le aziende dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale aziende, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.