Ammortizzatori in deroga: nuova circolare congiunta INPS/Regione Piemonte
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 25391 dell’8 ottobre 2010, ha reso noto che, in data 7.10.2010, è stata sottoscritta, con la Regione Piemonte, una nuova circolare congiunta per la gestione 2009 – 2010 degli ammortizzatori sociali in deroga, che integra e sostituisce la circolare 29.7.2009.
Tra le principali novità si evidenziano le seguenti:
- la scadenza prevista per l'inoltro della domanda alla Regione, entro 20 giorni dalla data di inizio del periodo di integrazione salariale richiesto, non si applica per le domande presentate da aziende in procedura concorsuale;
- i datori di lavoro con più unità operative interessate dalla CIG in deroga devono presentare separata domanda per ogni unità locale, salvo che per quelle ubicate nello stesso Comune o in Comuni che fanno capo al medesimo Centro per l'Impiego;
- le imprese a cui sono state attribuiti due o più distinti numeri di matricola INPS, in relazione allo svolgimento di attività diverse o per l'applicazione di differenti contratti collettivi di lavoro, devono presentare separata domanda di CIG in deroga per ogni numero di matricola INPS;
- la sede INPS territorialmente competente è la stessa cui fa capo la matricola assicurativa utilizzata dall'azienda per il versamento dei contributi previdenziali, salvo che per le imprese con un accentramento contributivo fuori regione, per le quali la sede INPS competente è quella di Torino, indipendentemente dalla sede dell'unità operativa interessata;
- nei casi di intervenuta autorizzazione per una domanda sulla quale era in corso anticipazione da parte dell'INPS, sarà possibile accedere all'anticipazione per una successiva domanda di CIG in deroga anche senza ripresa di attività;
- la fruizione effettiva dell'integrazione salariale da parte di ogni dipendente interessato va rendicontata mensilmente alla Regione, tramite la specifica funzionalità messa a disposizione sull'applicativo on-line "Aminder", all'INPS compilando il supporto informatico relativo ai moduli individuali SR41.
- le aziende i cui lavoratori sono destinatari di CIG in deroga e che non rientrano nelle previsioni della Legge 223/91, e in quanto tali escluse dall'obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l'azienda destinataria di trattamento CIGS in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall'art. 8 bis della L. 160/88;
- l'indennità di mobilità in deroga non dà di per sé diritto all'iscrizione nella lista di mobilità, né agli sgravi contributivi collegati all'iscrizione nel caso di avviamento al lavoro, fermo restando che i richiedenti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, possono essere iscritti in lista ai sensi della L. 236/93 su domanda individuale presentata ai Centri per l'Impiego secondo i termini e le modalità ordinarie.
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