Ammortizzatori in deroga a maglie più ampie
A cura della redazione

Con la circolare n. 34 del 4 novembre 2016, il Ministero del lavoro ha fornito rilevanti indicazioni in merito alla disposizione del d.lgs. n. 185/2016 (correttivo del Jobs Act), con cui è stata ampliata dal 5% al 50%, per le regioni e le province autonome, la quota di utilizzabilità delle risorse attribuite, anche per la concessione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga agli artt. 2 e 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014.
La circolare precisa che le regioni e le province autonome:
- Possono derogare ai criteri di cui al predetto decreto n. 83473/2014 nella misura del 50% delle risorse ad esse assegnate. Tale quota può essere superata disponendo l’integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali e delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell’ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione (art. 1, co. 253, L. n. 228/2012).
- Devono assegnare le risorse ad esse attribuite per interventi destinati preferibilmente alle aree di crisi industriale di cui all’art. 27 del D.L. n. 81/2012 (L. n. 134/2012).
- Possono, previa comunicazione al Ministero del lavoro e con indicazione dell’ammontare, finalizzare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro; azioni che, comunque, devono avere inizio entro il 2016.
- Possono disporre delle risorse ad esse assegnate da provvedimenti emanati per gli anni 2014, 2015, e 2016, con esclusione delle risorse già oggetto di decretazione, a chiusura di tutte le situazioni ancora pendenti, indipendentemente dall’anno di finanziamento di riferimento, seguendo l’ordine cronologico degli interventi concessi. I trattamenti saranno autorizzati nei limiti delle risorse disponibili.
- Possono disporre delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016.
- Possono, per i trattamenti che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016, decretare anche dopo tale data e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili nei limiti del 50%.
Per i periodi antecedenti al 2016, l’Inps è autorizzato ad erogare il trattamento solo a seguito dell’adozione, da parte delle regioni e delle province autonome, dei decreti di concessione relativi ai periodi anteriori al 2016, che devono essere adottati entro e non oltre il 30 novembre 2016.
La circolare conferma che è possibile utilizzare le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome per i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga anche con decorrenza successiva al 31.12.2016, fermo restando che i relativi provvedimenti di concessione devono essere adottati entro e non oltre il 31.12.2016.
Il Ministero allega infine le tabelle che riportano l’indicazione delle risorse assegnate, con il dettaglio di quelle stanziate secondo la nuova ripartizione del 50%.
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