Il Ministero del lavoro, con la nota prot. 5425 del 24/11/2014, rispondendo ai diversi chiarimenti sollecitati dalle Regioni in merito alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2014 (decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014), ha precisato che anche le cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991, con riferimento ai soci titolari di un rapporto di lavoro subordinato, possono chiedere il trattamento in deroga in quanto rientranti nella nozione di impresa ex art. 2082 c.c.

Rimangono invece escluse sia dalla CIGD che dalla mobilità in deroga, tra le altre le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali. 

Per i lavoratori in somministrazione, ai fini dell’accesso al trattamento d’integrazione salariale in deroga, secondo quanto comunicato dall’INPS, l’anzianità di servizio del lavoratore viene verificata presso l’agenzia di somministrazione in quanto suo datore di lavoro.

In merito alle sospensioni dal lavoro o alle riduzioni dell’orario di lavoro dei lavoratori, il Ministero precisa che i due eventi non potranno precedere la sottoscrizione dell’accordo in sede regionale o sindacale, fermo restando, in caso di mancato accordo, che l’azienda può procedere alla sospensione dei lavoratori purché sia stata conclusa la procedura di consultazione sindacale. 

Se manca la RSA l’accordo potrà essere sottoscritto con le rappresentanze sindacali territoriali. 

Circa i limiti massimi di durata del trattamento di integrazione salariale in deroga, la nota ministeriale evidenzia che le imprese possono accedere all’ammortizzatore in deroga anche prima di aver esaurito i periodi temporali in cui è possibile concedere gli ammortizzatori sociali c.d. a regime nel caso in cui l’impresa non abbia tutti i requisiti per accedervi in relazione alle specifiche causali previste dalla legge per gli ammortizzatori sociali ordinari. 

I limiti di durata massima del trattamento in deroga, riferiti a ciascuna unità produttiva coinvolta, sono sa computarsi con riferimento all’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). 

In ogni caso si computano tutti i periodi di integrazione salariale in deroga precedentemente concessi anche se afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa. 

In sede di prima applicazione del decreto, su richiesta delle Regioni, si possono conteggiare i periodi di CIG effettivamente fruiti dall’azienda richiedente. Per questi ultimi si devono intendere i periodi compresi tra la prima sospensione effettuata del primo lavoratori in CIG e l’ultima sospensione dell’ultimo lavoratore in cassa integrazione.

I limiti di durata relativi alle imprese soggette alla CIGO o CIGS oppure ai fondi di solidarietà bilaterali trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale ex decreto interministeriale 7/02/2014.

Tra gli strumenti ordinari di flessibilità che devono essere fruiti dall’impresa prima di ricorrere agli ammortizzatori sociali in deroga vi rientrano anche gli istituti di fonte contrattuale. 

Per ferie residue e maturate si intendono quelle rimanenti dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni. Rimangono invece escluse le ferie programmate che coincidono ad esempio con le chiusure aziendali.

In merito ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga, il Ministero esclude la concessione dei trattamenti in favore di coloro che risultino in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente alla mobilità ordinaria, all’indennità ASpI e MiniASpI e all’indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti.

In merito alla mobilità in deroga, con riferimento al 2014, i 7 mesi di trattamento più gli eventuali ulteriori tre mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al DPR 218/1978 devono essere concessi e devono esplicare i loro effetti nell’arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 non essendo possibile una prosecuzione nel 2015. Per tale fattispecie i limiti di durata per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree ex DPR 218/1978.