Ammortizzatori DL 41 in continuità: istanze integrative entro il 7 agosto
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 99 dell’8 luglio 2021, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte dalla L. 69/2021, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 41/2021, in materia di ammortizzatori sociali con causale COVID-19.
Si ricorda che l’art. 8, co. 2-bis, della L. n. 69/2021 consente ai datori di lavoro di richiedere i trattamenti previsti dal D.L. 41/2021 decreto Sostegni (13 settimane di Cigo e 28 settimane di assegno ordinario Fis e di Cigd) in continuità con quelli precedenti di cui alla L. 178/2021. Tale comma si applica solo ai datori che, avendo già avuto integralmente autorizzate le 12 settimane di cui alla L. 178/2020, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori per alcune giornate. L'INPS, per tali datori, aveva previsto la possibilità di richiedere gli ammortizzatori sociali facendo retrocedere la domanda a decorrere dal 29 marzo 2021.
A seguito della novità normativa in commento, i datori di lavoro cui siano stati integralmente autorizzati i periodi (12 settimane) di cui alla L. 178/2020 e che, in relazione alle indicazioni fornite con la circolare n. 72/2021, hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 -DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.
Le domande integrative, che devono essere presentate entro il 7 agosto 2021, devono riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto della originaria istanza, anche se non presenti nella medesima domanda, purché risultanti in forza all’azienda alla data del 23 marzo 2021. Nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.
La stessa scadenza trova applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD e ASO) di cui all’art. 8, co. 2-bis, del D.L. 41/2021, il cui periodo di sospensione/riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti di cui alla L. 178/2020, decorra antecedentemente alla data 29 marzo 2021.
Rimane invece fermo che, per le domande presentate dalle aziende ai sensi del D.L. 41/2021 relative a eventi decorrenti dal 1° aprile 2021, non è richiesta la precedente autorizzazione delle 12 settimane previste dalla L. 178/2020. Per tali domande, le istanze devono essere quindi inoltrate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Un’ulteriore modifica di particolare rilevanza è stata introdotta dall’art. 8, co. 3-bis, della L. n. 69/2021 che ha differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza da COVID-19 di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.
La circolare precisa che possono beneficiare del differimento le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande “plurimensili” con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi. Rimane fermo che deve trattarsi di istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore.
In proposito, la circolare fornisce chiarimenti in merito ai modelli SR41 e SR43 oggetto di differimento e ribadisce quanto già illustrato nel messaggio 2310/2021. Rimane fermo che non rientrano, invece, nel differimento i termini già oggetto della precedente moratoria prevista dall’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. 183/2020 (differimento al 31.3.2021 dei termini scaduti il 31.12.2020).
L’INPS, da ultimo, ha riportato le istruzioni relativi alla particolare indennità introdotta in favore dei lavoratori portuali dipendenti da imprese operanti in alcuni porti.
Riproduzione riservata ©