La Giunta della Regione Emila Romagna, con DGR n. 1984 del 21 novembre 2016, ha approvato i criteri di presentazione delle domande di CIG in deroga per i periodi 2016 e 2017 ex art. 44, c. 6-bis del D.Lgs. 148/2015, in deroga all'art. 2 del DI 83473/2014.

Preliminarmente, si specifica che i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro (imprenditori e non), soggetti alla disciplina nazionale in materia di CIG ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei Fondi di solidarietà e di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015, devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione al reddito “ordinari”, ove ne sussistano le condizioni di accesso, come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

I trattamenti in deroga sono concessi per un massimo di 4 mesi, per trattamenti con decorrenza dall’1.9.2016 e con previsione della fine del trattamento anche nel 2017, ove i prestatori di lavoro sospesi dal lavoro o con riduzione dell'orario di lavoro siano dipendenti di:

  • datori di lavoro non soggetti alla disciplina di CIG ordinaria e straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà o di integrazione salariale;
  • datori di lavoro soggetti alla disciplina di CIG ordinaria e straordinaria o, alla disciplina dei fondi di solidarietà o di integrazione salariale, che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalla normativa stessa;
  • datori di lavoro che, pur soggetti alla disciplina in materia di CIG ordinaria o straordinaria o alla disciplina dei fondi di solidarietà e di integrazione salariale, non sono in possesso delle condizioni d’accesso a tali ammortizzatori “ordinari” come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

Nel caso in cui i datori di lavoro siano già ricorsi, nell'anno 2016, a trattamenti di CIGS in deroga, potrà essere concesso un ulteriore periodo di CIGS che non superi complessivamente i 4 mesi di concessione, sempre che rientrino in una delle tre condizioni sopra indicate.

I trattamenti di CIGS in deroga che hanno inizio nel 2017 in favore dei prestatori di lavoro dipendenti di datori di lavoro, sospesi dal lavoro o con riduzione dell'orario di lavoro, sono concessi per un periodo non superiore a 4 mesi e non oltre il 30.6.2017, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari (CIG ordinaria o straordinaria o fondi di solidarietà o di integrazione salariale di cui al D.Lgs. 148/2015) in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

La contrazione o sospensione dell’attività produttiva per accedere ai trattamenti deve riferirsi alle seguenti causali:

  1. Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori;
  2. Situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
  3. Crisi aziendali anche con cessazione di attività;
  4. Ristrutturazioni e riorganizzazioni.

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati se in possesso di una anzianità lavorativa riferita all’ultimo contratto di lavoro presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo dell’intervento di integrazione salariale.

Sono ammesse eccezioni esclusivamente nei seguenti casi:

  • Per i lavoratori somministrati l’anzianità aziendale è verificata presso l’agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro;
  • In caso di sostituzione di appalto, l’anzianità aziendale per accedere alla CIG in deroga non trova applicazione, fermo restando che tale operazione non prevede una interruzione dell’attività tra un appalto e l’altro. In questo caso l’assunzione nel nuovo appalto non deve generare una nuova condizione di lavoro.

Le domande dei datori di lavoro dovranno essere presentate attraverso l’invio telematico con il sistema SARE e, altresì, inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell’obbligo di bollo, secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro.

Per periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con inizio a decorrere dall’1.9.2016 e con previsione della fine del trattamento anche nel 2017, le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio Lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa entro il 31.1.2017. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro con inizio a decorrere dall’1.1.2017, le domande cartacee dovranno pervenire al Servizio Lavoro della Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'impresa entro il 7.12.2016.

E’ possibile rettificare le domande di cassa integrazione guadagni in deroga entro 7 giorni dall’invio telematico, attraverso l’apposita funzionalità del sistema informatico SARE.

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l’onere del finanziamento connesso alle domande presentate, entro il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, le imprese devono comunicare mensilmente per via telematica attraverso il SARE, il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in termini di giorni e ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile relativo ai lavoratori, giorni e ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dovrà sempre essere fornita anche se pari zero. Entro il suddetto termine le imprese hanno, altresì, l’obbligo di inviare mensilmente all’INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall’INPS stesso.