L’INPS, con la circolare n. 217 del 13 dicembre 2016, ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla concessione di ammortizzatori sociali in deroga fino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni e Province autonome, facendo seguito alla circolare del Ministero del Lavoro n. 34/2016.

Per ciò che concerne la possibilità di porre in essere provvedimenti concessori aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31.12.2016, con particolare riferimento alla mobilità in deroga, l’Istituto evidenzia che tale prestazione è sostanzialmente un’estensione ad una platea di beneficiari più ampia della mobilità ordinaria, dalla quale mutua diversi aspetti della disciplina. L’istituto della mobilità ordinaria, d’altra parte, cessa i suoi effetti al 31.12.2016, come stabilito dall’art. 2, c. 71, della L. 92/2012 e, quindi, in caso di concessioni di provvedimenti di mobilità in deroga con data di inizio del trattamento successiva al 31.12.2016, non sono più in vigore le sopracitate norme che disciplinano la prestazione.

Conseguentemente, le Regioni e Province autonome possono concedere provvedimenti di mobilità in deroga con effetti di durata oltre la data del 31.12.2016 solo nel caso in cui il trattamento in argomento abbia inizio entro la fine dell’anno 2016 oppure con decorrenza successiva al 31 dicembre 2016, purché la mobilità in deroga sia consecutiva esclusivamente alla fruizione di un precedente intervento di mobilità ordinaria scaduto dopo il 31.12.2016.

La circolare 34/2016 ha previsto, inoltre, la possibilità, per le Regioni e Province autonome – nell’ambito delle risorse finanziarie attribuite nei limiti del 50% –, di concedere, anche dopo la data del 31.12.2016 e, comunque, non oltre il 31.12.2017, trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga che hanno inizio entro la fine dell’anno 2016. Pertanto, gli stessi Enti possono utilizzare, per le decretazioni riferite a periodi di intervento che hanno inizio nel 2016 e termine nel corso del 2017, le sole risorse finanziarie attribuite, nei limiti del 50%, per le concessioni in deroga agli artt. 2 e 3 del DI n. 83473. Conseguentemente, le stesse hanno la possibilità di utilizzare le risorse finanziarie, pari al 50%, attribuite per le concessioni ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto decreto, solo ed esclusivamente per le decretazioni riferite a periodi di intervento con inizio e termine nel corso dell’anno 2016.

Infine, si precisa che, in base alla nuova normativa, è prevista la possibilità, per le Regioni e Province autonome, di utilizzare le risorse – destinate alla decretazione in deroga – per la concessione di ammortizzatori in deroga, anche con decorrenza successiva al 31.12.2016, purché consecutivi alla fruizione di precedenti interventi ordinari scaduti dopo tale data e purché i provvedimenti autorizzatori siano adottati entro e non oltre il 31.12.2016.

Ne consegue che la concessione di cassa integrazione guadagni in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti interventi di cassa integrazione guadagni ordinaria o di cassa integrazione guadagni straordinaria con scadenza successiva al 31.12.2016.

Parallelamente, la concessione di trattamenti di mobilità in deroga potrà interessare anche periodi di intervento che hanno inizio e termine nell’annualità 2017, purché consecutivi – cioè senza soluzione di continuità – alla fruizione di precedenti trattamenti di mobilità ordinaria con scadenza successiva al 31.12.2016. Conseguentemente, non potrà essere concessa mobilità in deroga, con inizio del trattamento nell’anno 2017, a coloro i quali hanno terminato, sempre nell’anno 2017, un ammortizzatore ordinario diverso dalla mobilità.