L’INL, con la nota n. 762 del 12 maggio 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga di contratti a termine relativi a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono degli strumenti di integrazione salariale previsti dalla normativa emergenziale.

L’Ispettorato, in particolare, ritiene ancora applicabile la norma di interpretazione autentica ex art. 19-bis del D.L. 18/2020 e, quindi, è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale in fase emergenziale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020).

Allo scopo, si ricorda che il citato art. 19-bis del D.L. Cura Italia, recante “Norma di interpretazione autentica in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”, dispone che “Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, c. 1, lett. c), 21, c. 2, e 32, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2015, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.

Con la citata disposizione, il Legislatore ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine, anche a scopo di somministrazione di lavoro, in deroga, tra l’altro, al divieto di cui all’art. 20, c. 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”. Ne deriva che la violazione di tale disposizione non comporterà l’ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Secondo l’INL, il predetto articolo è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, artt. da 19 a 22 del D.L. 18/2020, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione (artt. da 68 a 70 del D.L. 34/2020 - L. 77/2020; artt. 1 e 2 del D.L. 104/2020 - L. 126/2020; art. 12 del D.L. 137/2020 – L. 176/2020; art. 1, c. 300, L. 178/2020; art. 8 D.L. 41/2021).