L’INPS, con la circolare n. 139 del 7/12/2020, ha riepilogato la disciplina attualmente vigente per la fruizione degli ammortizzatori sociali dovuti a Covid-19, a seguito dell’emanazione dei vari Decreti Ristori (DL 137/2020, 149/2020, 154/2020 e 157/2020) ribadendo, tra l’altro, che  i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti nel capo di applicazione del DL 104/2020 potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al decreto–legge n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “COVID 19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al decreto–legge n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal decreto - legge n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Riguardo a coloro che richiedono periodi regolamentati dal D.L. 137/2020, l’INPS precisa che la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti, che deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021, sarà possibile, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020.

L’esenzione dal versamento del contributo addizionale, oltre altre imprese che hanno avuto un calo del fatturato superiore al 20%, spetta anche ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 - riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, a prescindere dall’ubicazione territoriale dell’unità produttiva per cui si richiede il trattamento.

Questi datori di lavoro sono esenti dal versamento del contributo addizionale anche per le 9 settimane aggiuntive (con fatturato) di cui al D.L. 104/2020.

In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, la circolare 139/2020 precisa che per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati ai sensi del D.L. 104/2020 decorrenti dal 16 novembre 2020, da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal decreto–legge n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020, riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dovranno utilizzare la nuova causale “COVID -19 DL 137”.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari l’INPS sottolinea che anche le richieste di trattamenti di cui al D.L. 104/2020, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto della disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall’articolo 1, comma 5, del medesimo D.L. n. 104/2020.

I vari Decreti Ristori non hanno modificato la regolamentazione della CIG in deroga. Ne consegue che la domanda di CIGD - da inviare esclusivamente all’Istituto ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 22-quater del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 - dovrà essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono concludere anche in via telematica. Si ricorda che sono esonerati dalla definizione delle citate intese esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano ad essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’INPS ribadisce che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”.

L’INPS ricorda anche che i termini decadenziali non devono intendersi in modo assoluto ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

Con riferimento al pagamento diretto, l’INPS precisa che l’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020 richiama anche gli articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, che regolamentano il pagamento diretto dei trattamenti salariali a carico dell’Istituto con il possibile anticipo del 40%.

Conseguentemente, la citata disciplina trova applicazione anche con riferimento ai trattamenti di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020.

Con riferimento alla cassa integrazione in deroga INPS, la circolare 139/2020 ribadisce che, per la stessa, è previsto esclusivamente il pagamento diretto, mentre, in forza di quanto previsto dall’articolo 22, comma 6-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, potranno essere interessati dal sistema del conguaglio i trattamenti autorizzati in favore delle aziende plurilocalizzate.