L’INPS, con il messaggio 16/06/2021 n. 2310, facendo seguito al DL 41/2021 (L. 69/2021) che ha disposto un differimento al 30 giugno 2021 dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (CIGO, CIGD, ASO e CISOA) scaduti nel periodo 1° gennaio – 31 marzo 2021, ha precisato che le domande respinte per mancato rispetto dei termini originariamente previsti, verranno rivalutate d’ufficio senza la necessità di proporre una nuova istanza.

L’Istituto previdenziale ricorda che la disciplina, a regime (DL 34/2020 – L 77/2020), prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare del differimento le domande dei trattamenti COVID-19 riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con inizio nei mesi di dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, nonché le domande plurimensili con inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa collocato nei mesi già menzionati che si estende a quelli successivi.

Beneficiano del regime di differimento anche i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 (Mod. SR41 e Mod. SR43 semplificati) i cui termini di decadenza sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

La trasmissione dei citati dati, a regime (DL 41/2021), deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Pertanto, precisa l’INPS, il differimento al 30 giugno 2021 riguarda i termini delle trasmissioni riferite sia a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 conclusi a dicembre 2020, gennaio 2021 e febbraio 2021, sia a quelli le cui autorizzazioni sono state notificate all’azienda nel periodo dal 2 dicembre 2020 a tutto il 1° marzo 2021, tenuto conto della singola modalità applicata originariamente dalla Struttura territoriale competente.

Le domande di accesso ai trattamenti, già inviate e respinte per tardiva presentazione, che ricadono nei periodi oggetto del differimento dei termini, verranno rivalutate dall’INPS sena la necessità che i datori di lavoro ripropongano nuove istanze.

Invece, le domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, sarà necessario presentare una nuova istanza esclusivamente per i periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini.

I datori di lavoro che non hanno mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021.

Invece, per i modelli SR41 e SR43 semplificati relativi a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio.