L'INPS, con il messaggio 26/03/2021 n. 1297, ha fornito alcune precisazioni in merito ai nuovi periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali Covid-19 previste dal DL 41/2021, tra cui che le 13 settimane di CIGO si aggiungono alle 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021 (da utilizzare nel periodo 1.01.2021 - 31.03.2021).

Pertanto nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021 spettano 25 settimane di CIGO:

  • 12 settimane dal 1.01.2021 al 31.03.2021
  • 13 settimane dal 1.04.2021 al 30.06.2021

Il Messaggio precisa inoltre che le 28 settimane di CIGD e assegno ordinario si aggiungono alle 12 previste dalla Legge di Bilancio 2021 (da utilizzare nel periodo 1.01.2021 - 30.06.2021). Infatti nel DL 41/2021 non è prevista "l'imputazione dei periodi già richiesti e autorizzati dopo il 1.04.2021 nelle nuove settimane".

Pertanto, nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 spettano 40 settimane di assegno ordinario e CIGD, però le 12 settimane della Legge di Bilancio 2021 spettano non oltre il 30.06.2021.

Le domande vanno presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL. 41/2021 (ossia a fine aprile 2021). Sul punto l'INPS precisa che non essendo una situazione di miglior favore per le aziende il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021. Conseguentemente, le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Questa precisazione vale per CIGO, Ass. Ord., CIGD e CISOA.

Per richiedere le nuove settimane, i datori di lavoro devono utilizzare la causale di nuova istituzione "COVID 19 – DL 41/21".

Invece, per le aziende ubicate nelle province autonome di Trento e Bolzano, per la CIGD, si dovrà utilizzare: "COVID 19 – DL 41/21 - Deroga Trento" e "COVID 19 – DL 41/21 - Deroga Bolzano". Le nuove settimane (13 CIGO o 28 Ass. Ord. - CIGD) possono essere richieste anche dalle aziende che non hanno mai richiesto ammortizzatori Covid-19.

I beneficiari delle nuove settimane sono i lavoratori in forza al 23.03.2021.

Le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) hanno in corso la CIGS e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, possono accedere alla CIGO, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. La domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.

Per finanziare le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (FSBA e Fondo lavoratori in somministrazione) è previsto il trasferimento ai Fondi di 1.100 milioni di euro a carico dello Stato con decre29ti ministeriali.

In caso di pagamento diretto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, come specificato dall’INPS, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della PEC contenente l'autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all'azienda. La trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali, oltre all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il flusso telematico denominato «UniEmens- Cig». A tal fine l’INPS emanerà con apposita circolare le relative istruzioni operative.

In caso di pagamento diretto rimane inalterata la possibilità di richiedere l'anticipo del 40%. Per quanto riguarda la CISOA, le nuove 120 giornate si aggiungono alle 90 giornate previste dalla legge di Bilancio 2021 (da utilizzare nel periodo 1.01.2021 - 30.06.2021), quindi complessivamente spettano 210 giornate nel periodo 1.01.2021 - 31.12.2021. Anche per la CISOA non sussiste il criterio dell'imputazione dei periodi richiesti e autorizzati dopo il 1.04.2021 nelle nuove 120 giornate. Le 90 giornate però devono collocarsi entro il 30.06.2021.

Infine riguardo al Fondo di solidarietà settore trasporto aereo e sistema aeroportuale è prevista la possibilità di richiedere ulteriori 28 settimane di CIGD nel periodo 1.04.2021 - 31.12.2021.

Si ricorda che alle stesse aziende erano state concesse 12 settimane di CIGD dalla Legge di Bilancio 2021 nel periodo 1.01.2021 - 30.06.2021.