L’INPS, con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021, ha fornito le istruzioni relative all’applicazione dell’articolo 11-bis del D.L. n. 146/2021, introdotto in sede di conversione (L. n. 215/2021), con cui è disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda che il comma 1 della predetta disposizione differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

Quanto alle domande di ammortizzatori, il messaggio specifica che rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di CIGO e CIGD, di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali (artt. 26 e 40 del D.lgs  n. 148/2015) e del FIS, nonché quelle di CISOA, connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

In proposito, si ricorda che la disciplina emergenziale prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Ne deriva che possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti con causale COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso. Resta fermo che possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, tra cui quelle sulla durata massima dei trattamenti.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del predetto differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline. Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze. Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11-bis del decreto-legge n. 146/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Per quanto riguarda il differimento dei flussi di pagamento, si ricorda che la disciplina emergenziale prevede che in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (flussi UniEmens-Cig, modelli “SR41” – solo fino al 31 dicembre 2021 e “SR43” semplificati, UNIEMENS pagamento diretto) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda. Conseguentemente, il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Con riferimento ai modelli riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati.

Da ultimo, l’INPS precisa che saranno fornite con successivo messaggio le istruzioni in ordine al differimento dei dati inerenti al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale rientranti nel periodo per cui opera la disciplina in esame.