L’INPS, con la circolare 29/04/2021 n.72, su conforme parere del Ministero del lavoro, ha precisato che le nuove settimane di ammortizzatori sociali Covid-19 previsti dal DL 41/2021 (CIGO, Assegno ordinario e CG in deroga) possono essere fruiti già a decorrere dal 29 marzo u.s., quindi in successione al periodo coperto dai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021, senza lasciare in questo modo scoperta la settimana tra marzo e aprile.

La precisazione dell’INPS anticipa il necessario intervento legislativo, dato che un documento di prassi non può modificare la disposizione normativa contenuta nel Decreto sostegni.

L’INPS conferma che in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue: 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021; ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Mentre, per l’assegno ordinario e la CIGD i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, secondo l’articolazione che segue: 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021; ulteriori 28 settimane dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

Va rilevato che la norma non prevede l’imputazione alle nuove settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della citata legge n. 178/2020.

Conseguentemente, le settimane richieste con causale “COVID - 19 L. 178/20”, che si collocano anche parzialmente dopo il 31 marzo 2021, non riducono il numero delle settimane introdotte dal decreto–legge n. 41/2021. Ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti è aggiuntivo a quello precedente.

Le nuove settimane di ammortizzatori sociali Covid-19, inclusa la CISOA, spettano per i lavoratori in forza al 23 marzo 2021.

In caso di trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Per le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD previsti dal decreto-legge n. 41/2021, come sopra individuate, i datori di lavoro dovranno utilizzare la causale “COVID 19 - DL 41/21”.

L’INPS precisa che i datori di lavoro, che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021.

Inoltre, per le istanze decorrenti dal 1° aprile u.s., il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è il 31 maggio 2021.

Riguardo alle aziende che stanno fruendo della CIGS alla data del 29 marzo 2021 (data di decorrenza del nuovo periodo di trattamenti) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, l’INPS evidenzia che le stesse possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria.

Per i datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti della legge di Bilancio 2021, è possibile richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal decreto–legge n. 41/2021 a far tempo dal 29 marzo 2021, anche se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del lavoro con decorrenza 1° aprile 2021.

In ogni caso, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata con la nuova causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”.

Possono presentare domanda di assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che, alla data del 1° aprile 2021, hanno in corso un assegno di solidarietà.

Anche per tale specifica prestazione la durata complessiva del trattamento in questione, per il periodo dal 29 marzo 2021 al 31 dicembre 2021, non può essere superiore a 28 settimane, al pari di quanto previsto per le altre tipologie di trattamenti salariali connessi all’emergenza da COVID–19 disciplinate dal medesimo articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni.

In merito alla CIGD, nel confermare le istruzioni già impartite con le precedenti circolari, si ribadisce che sono esonerati dalla definizione dell’accordo esclusivamente i datori di lavoro con dimensioni aziendali fino a 5 dipendenti. Per le aziende con dimensioni superiori, rimane la previsione della definizione di un accordo sindacale tra l’azienda e le Organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale da concludersi anche in via telematica.

A tal riguardo, con il conforto del Ministero del lavoro, l’INPS precisa che in caso di domande di nuovi periodi di CIGD - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda – proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda; restano salve le opportune procedure di informazione alle Organizzazioni sindacali, che non determinano effetti sulla procedibilità delle autorizzazioni.

Il predetto accordo resta, invece, obbligatorio per i datori di lavoro che occupano più di 5 addetti, qualora non abbiano mai fatto ricorso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19.

Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti.

Riguardo alle aziende plurilocalizzate, l’INPS ricorda che potranno inviare domanda come “deroga plurilocalizzata” esclusivamente le aziende che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro; tutte le altre aziende, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere domanda come “deroga INPS”.

Le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato.

La circolare, inoltre, precisa che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, richiesti ai sensi della normativa di cui alla legge n. 178/2020, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi alla predetta data.

Conseguentemente, la sede accorpante eventualmente individuata dovrà essere utilizzata anche in caso di concessione di proroga del trattamento di cassa integrazione in deroga con causale “COVID 19 - DL 41/21”, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell’Istituto della prestazione concessa.

Riguardo al termine di trasmissione delle domande l’INPS ribadisce che è fissato entro il termine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione. Questo per le domande richieste dal mese di aprile 2021.

Poiché l’INPS ammette che si possano richiedere i trattamenti Covid-19 ex DL 41/2021 anche a partire dal 29 marzo 2021, per questi il termine di trasmissione viene fissato al 31 maggio 2021.