L’INPS, con il messaggio 6/04/2022 n. 1530, ritorna sui propri passi (era già intervenuto con i messaggi 4580/2021 e 4624/2021) e precisa che possono fruire del differimento al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti Covid-19 (DL 146/2021 – L. 215/2021) e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, relativi alle autorizzazioni il cui termine di decadenza è compreso nel periodo 1° dicembre 2020 e 31 agosto 2021.

La questione ruota intorno all’art. 11-bis del DL 146/2021 che ha differito al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

In precedenza l’INPS (mess. 4624/2021) aveva precisato che detta disposizione normativa dovesse essere interpretata nel senso che potevano fruire di detto differimento i termini decadenziali riferiti alle autorizzazioni scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021.

Invece adesso l’Istituto previdenziale evidenzia che eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni (ripetiamo il cui termine di decadenza è compreso tra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021), esposti nei flussi di competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e quindi accettati dalla procedura di Gestione contributiva.

L’INPS, infine differisce dal 31 marzo al 30 aprile 2022 il termine entro il quale, i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.