Ammortizzatore unico: dal 6 novembre la rettifica delle domande respinte
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3825 del 31 ottobre 2023, ha fornito le istruzioni operative per la consultazione delle domande, la gestione degli esiti e l’invio delle istanze di rettifica relativi al nuovo ammortizzatore sociale unico introdotto dall’art. 7 del D.L. 61/2023 (L. 100/2023) a sostegno di datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali del maggio 2023.
Per ogni domanda presentata tramite il servizio di “Comunicazione Bidirezionale”, il datore di lavoro richiedente riceve una risposta con gli esiti dei controlli effettuati in fase di istruttoria della domanda.
Nel caso in cui venissero riscontrate anomalie, alla comunicazione di risposta vengono allegati due file: il primo con gli esiti delle singole domande presentate, il secondo con le decodifiche dei codici di errore.
Si precisa che eventuali comunicazioni inviate in risposta a una comunicazione di riscontro pervenuta tramite “Comunicazione Bidirezionale”, senza la creazione di una nuova comunicazione di richiesta, vengono scartate con il messaggio: “Per inviare un flusso è necessario sempre creare una nuova richiesta”. Rispetto a tale regola hanno fatto eccezione le comunicazioni inviate (sempre come risposta a riscontri negativi) prima dell’11 agosto 2023, le quali hanno ricevuto come ulteriore riscontro sui singoli record il codice di errore C02.4 (non in delega).
I file scartati per questo motivo vanno ritrasmessi tramite la creazione di una nuova richiesta nel “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
L’INPS ha, inoltre, precisato che, a partire dal 6 novembre p.v, qualora il datore di lavoro volesse rettificare i dati di una domanda già trasmessa e non respinta, deve prima annullare la precedente domanda, inviando un flusso con la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” con l’indicazione di un numero di giorni di sospensione pari a “0”, e poi inviare la nuova domanda con i dati rettificati.
Diversamente, tutte le domande aventi a oggetto la medesima “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore”, “Competenza” e “Tipologia beneficiario” di una precedente domanda già inviata saranno oggetto di reiezione con codice C00.1 (Posizione già trasmessa).
Le domande che, a parità di “Posizione-contributiva”, “Codice-Fiscale-Lavoratore” e “Competenza” di una precedente richiesta già inviata, presentano una “Tipologia beneficiario” diversa vengono, invece, considerate e gestite come due domande indipendenti l’una dall’altra. Per cui la seconda viene istruita e liquidata nel rispetto del numero massimo di giorni autorizzabili, sia con riferimento alla mensilità richiesta che ai limiti imposti dai commi 3 e 4 dell’art. 7 del D.L. 61/2023.
Sulla base dei dati inviati con il nuovo flusso verranno ricalcolati il numero dei giorni riconosciuti e l’importo del pagamento tenendo conto di quanto eventualmente già pagato con la precedente richiesta.
Si evidenzia che, qualora dal ricalcolo del numero dei giorni riconosciuti, effettuato a seguito della ricezione di un flusso di annullamento o a seguito di un eventuale ulteriore flusso di rettifica, emerga un importo inferiore a quello già erogato, l’importo erogato in eccedenza sarà considerato indebito e l’Istituto avvierà le conseguenti attività di recupero del credito.
Si sottolinea, altresì, che dal momento che le presenti indicazioni sono operative dalla data del 6 novembre 2023, eventuali flussi con numero giorni di sospensione pari a “0” inviati prima della suddetta data, sono stati respinti e non hanno avuto effetti sulle eventuali domande precedenti.
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