Ammissibile il quesito referendario sulla responsabilità del committente
A cura della redazione

L’8 e il 9 giugno prossimi si voterà su cinque quesiti referendari che riguardano norme sul lavoro e cittadinanza. Fra questi, un quesito interessa il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla disciplina dei lavori in appalto.
Il referendum di abrogazione
A giugno saremo chiamati a votare per cinque referendum popolari abrogativi, cioè con cui i cittadini possono chiedere di eliminare totalmente o in parte una norma, come previsto dall’art. 75 della Costituzione. Perché risultino validi, dovrà votare almeno la metà degli aventi diritto.
Quattro quesiti su cinque riguardano disposizioni sul lavoro e sono stati promossi da sindacati: fra questi, il quarto riguarda l’articolo relativo agli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, nel comma che tratta di responsabilità solidale (l’art. 26 co. 4 del D.lgs. 81/08).
In particolare, il quesito prevede l’eliminazione dall’articolo della frase “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Nel caso che passasse la modifica, verrebbe quindi estesa al committente o all’appaltante la responsabilità solidale anche in caso di infortunio legato ai rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. Chi affida i lavori verrebbe quindi sempre chiamato in causa per i danni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali subiti dai dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore, non indennizzati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
I promotori del referendum hanno voluto il quesito proprio per rafforzare la responsabilità sociale ed evitare che il decentramento produttivo comporti anche una riduzione delle tutele del lavoro.
La sentenza della Corte costituzionale
Sul referendum, come previsto, si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza del 7 febbraio 2025, n. 15.
La Corte ha ammesso il quesito, in quanto:
- il tema non riguarda norme escluse dalla possibilità di referendum abrogativo, ovvero non presenta alcuna attinenza con le leggi tributarie e di bilancio né con quelle di amnistia e di indulto né con leggi che a quelle enumerate siano strettamente connesse;
- la formulazione rispetta i requisiti di chiarezza e semplicità;
- è coerente con le finalità indicate dai promotori.
Inoltre, il quesito prevede semplicemente di ripristinare la norma all’originale formulazione senza deroga, prima delle modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
La sentenza infatti riporta: “Dalla formulazione del quesito e dall'analisi della sua incidenza sul quadro normativo si evince in modo inequivocabile la finalità di rafforzare la responsabilità solidale per i danni non indennizzati dall'INAIL o dall'IPSEMA e di ripristinarne l'originaria ampiezza, nei termini definiti dall'art. 1, comma 910, della L. n. 296 del 2006, che non contemplava limitazioni di sorta”.
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