L’INPS, con la circolare n. 174 del 23 novembre 2017, ha fornito nuove precisazioni in ordine alla compatibilità dell’indennità di disoccupazione NASpI con alcune tipologie di attività lavorative e con alcune tipologie di reddito (le indicazioni sono applicabili anche ai casi residuali di ASpI e mini ASpI).

In particolare, il documento di prassi dell’istituto previdenziale chiarisce quanto segue:

  • Le remunerazioni derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI e il beneficiario della prestazione non è tenuto ad effettuare all’INPS comunicazioni relative all’attività e alle relative remunerazioni.
  • I beneficiari di indennità NASpI titolari di borse di studio e assegni di ricerca (assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio) sono soggetti alla disciplina di cui all’art.9 del D.Lgs. 22/2015 in tema di riduzione dell’importo della prestazione erogata per l’ipotesi di contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato. Pertanto, i compensi derivanti dalle suddette attività non possono superare il limite annuo di € 8.000 e i beneficiari devono informare l’INPS delle relative attività e del reddito annuo che prevedono di trarne.
  • I premi e i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica sono interamente cumulabili con l’indennità NASpI, senza che sussista alcun obbligo di comunicazione.
  • Il beneficiario della prestazione NASpI può svolgere prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile. Entro detti limiti l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale e il beneficiario della prestazione NASpI non è tenuto a comunicare all’Inps il compenso derivante dalla predetta attività.
  • È ammessa la compatibilità dell’indennità NASpI con i redditi derivanti da attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a specifiche casse (ingegneri, avvocati, infermieri, ecc.), con la riduzione della prestazione nella misura e secondo le modalità legislativamente previste. Il limite di reddito entro il quale è da ritenersi consentita l’attività in questione è pari a € 4.800. Anche in tal caso vigono gli obblighi informativi nei confronti dell’INPS.

Ulteriori precisazioni riguardano la compatibilità dell’indennità con i redditi derivanti dallo svolgimento di attività in ambito societario (sia in qualità di socio di società di persone o di capitali, sia in qualità di amministratore, sindaco o consigliere). Inoltre, sono oggetto di trattazione anche gli effetti dell’iscrizione ad Albi professionali e della titolarità di partita IVA.

Quanto all’incentivo all’autoimprenditorialità, la circolare precisa che può essere riconosciuto anche nei seguenti casi:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio. Di regola il socio unico ha la responsabilità limitata al capitale sociale conferito, a condizione che si versi l’intero capitale sociale sottoscritto, sia comunicato al Registro Imprese la presenza dell’unico socio e sia indicato negli atti e nella corrispondenza della società l’unipersonalità della stessa, senza però indicare il nome del socio unico. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta la perdita del beneficio della responsabilità limitata. In quest’ultimo caso, il socio che risponde illimitatamente, può ottenere l’incentivo al pari di chi esercita attività di impresa individuale;
  • costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S);
  • costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L).