È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020, il decreto del Ministero del Lavoro 16.12.2019, recante i criteri e le modalità per la concessione della pensione di inabilità in favore dei soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell’esposizione all’amianto.

I soggetti destinatari del provvedimento sono i lavoratori in servizio o cessati dall’attività alla  data  di  entrata in vigore della disposizione di cui al comma 250-bis della L. 232/2016, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'art. 13, c. 7, della L. 257/1992, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL, compresi coloro che:

  1. In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell’INPS, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'art. 2 della L. 29/1979, non possono far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;
  2. Siano titolari del sussidio per l’accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'art. 1, c. 276, L. 208/2015, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del Lavoro 29.4.2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al c. 250 della L. 232/2016.

La pensione di inabilità spetta a coloro i quali sono in possesso:

  1. Del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell’assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa;
  2. Del riconoscimento, da parte dell'INAIL, secondo la normativa vigente, di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, anche qualora l’assicurato non si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.