Rapporto di lavoro
Amianto: nessun beneficio previdenziale se il lavoratore svolge attività lavorativa
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 8/08/2016 n.3329, ha precisato che il sussidio per l’accompagnamento alla pensione e l’accredito della contribuzione figurativa, sono riconosciuti dall’art.1, c. 276 della L. 208/2015, attuato dal decreto interministeriale (Lavoro-Economia) del 29/04/2016, agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante dall’esposizione all’amianto, solo se alla data di presentazione della domanda non svolgevano attività lavorativa.
Infatti detto decreto interministeriale dispone espressamente che i benefici sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Ne consegue che lo svolgimento di qualsiasi lavoro alla data di presentazione della domanda (30 giugno 2016) comporta l’impossibilità di accedere ai predetti benefici, ovvero la decadenza dagli stessi a decorrere dall’inizio dello svolgimento della predetta attività, nonché, l’impossibilità di accedere nuovamente ai predetti benefici al termine dello svolgimento dell’attività.
I trattamenti pensionistici erogati con il riconoscimento dei benefici, non possono avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016 e successiva al 31 dicembre 2018.
Inoltre, evidenza l’INPS, i benefici non sono riconosciuti in caso di svolgimento di LSU per il quale è previsto l’accredito della contribuzione figurativa durante il periodo di percezione del relativo assegno.
Invece le eventuali somme indebitamente corrisposte a titolo di sussidio per l’accompagnamento alla pensione nei periodi di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa verranno recuperate dall’INPS ai sensi dell’art. 2033 c.c.
Se le richieste di beneficio superano le somme stanziate annualmente a tale scopo, la decorrenza del trattamento pensionistico viene differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. In quest’ultimo caso viene riconosciuto l’accredito della contribuzione figurativa utilizzando le risorse finanziarie stanziate per l’anno successivo, ossia quello in cui è stata differita la data di decorrenza del trattamento. Invece il sussidio per l’accompagnamento alla pensione è riconosciuto solo nell’anno in cui è stata differita la decorrenza della pensione e nel limite delle risorse stanziate per il predetto anno.
L’INPS informerà infine gli interessati dell’accoglimento della domanda con l’indicazione della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e del periodo di erogazione del sussidio, dell’eventuale differimento, in caso di insufficiente copertura finanziaria oppure del rigetto della domanda se mancano i requisiti o se le risorse disponibili si sono esaurite.
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